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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26999/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per il maggior reddito d'impresa attribuito a una società di fatto ritenuta occultata dietro una cooperativa e, conseguentemente, un avviso Irpef per il reddito di partecipazione imputato per trasparenza. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo di non aver mai rivestito la qualifica di amministratore di fatto o socio occulto, di essere al più un dipendente con funzioni di procacciatore d'affari e di non avere svolto, in modo continuativo e non occasionale, poteri gestori autonomi. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 c.c., lamentando che la CTR avesse attribuito la qualità di amministratore di fatto sulla base di elementi ritenuti insufficienti, in particolare sporadiche e-mail, e senza adeguatamente considerare testimonianze e altri elementi difensivi; ha inoltre insistito sul fatto che non vi sarebbe prova di un personale profitto dell'attività contestata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in larga parte inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle prove non legali, attività riservata al giudice di merito. Per la parte residua il motivo è stato giudicato infondato, poiché la CTR aveva fondato la qualifica di amministratore di fatto su un quadro probatorio ampio e convergente: indagini penali, verifica fiscale, intercettazioni telefoniche, e-mail, ruolo operativo del contribuente nella gestione dei rapporti con cooperative, clienti, stipendi, questioni economiche e rapporti con l'amministrazione finanziaria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'amministratore di fatto si configura quando l'ingerenza nella gestione sia sistematica, completa e non episodica, e ha rilevato anche che, in tema di accertamento tributario, l'eventuale mancanza di prova contabile del profitto non esime l'amministratore di fatto dall'onere di fornire prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha evidenziato che in realtà mirava a un riesame delle prove, quindi non consentito in sede di legittimità.

  • art. 2639 c.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 2639 cod. civ.

    La norma è stata richiamata per la definizione della figura dell'amministratore di fatto; la Corte ha ribadito che tale qualifica richiede un'ingerenza nella gestione non episodica, ma sistematica e completa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio non legale già esaminato dai giudici di merito.
  • La qualifica di amministratore di fatto richiede un inserimento concreto nella gestione sociale con poteri direttivi o di condizionamento delle scelte operative, esercitati in modo sistematico, non episodico e non meramente occasionale.
  • In presenza di un quadro indiziario convergente, composto da risultanze investigative, e-mail, intercettazioni e atti del procedimento penale, il giudice tributario può ritenere provata la gestione di fatto della società anche in assenza di investitura formale.
  • Nel giudizio tributario la valutazione delle condotte rilevanti ai fini fiscali è autonoma rispetto a quella penalistica; un eventuale esito penale non coincide automaticamente con l'esito dell'accertamento tributario.
  • Quando sia contestata l'attribuzione al soggetto della qualifica di amministratore di fatto, spetta a quest'ultimo contrastare efficacemente il quadro presuntivo posto a base dell'accertamento, non essendo sufficiente negare in modo generico il proprio coinvolgimento.
  • L'assenza di evidenze contabili del personale profitto non esclude, di per sé, la presunzione di incameramento dei proventi dell'evasione da parte dell'amministratore di fatto di una società utilizzata per finalità evasive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniAmministratori
RamiTributiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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