Cassazione Civile, Ordinanza n. 15789/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso presentata da una contribuente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, per ottenere il 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in ragione della residenza in una provincia colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare lo ius superveniens che riduce al 50% il rimborso spettante e lo condiziona alla disponibilità delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, fino persino a escludere l’erogazione in caso di insufficienza o superamento dei fondi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta invocata dall’Agenzia non incide sul titolo del diritto al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza e quindi sull’effettiva liquidazione delle somme nei limiti delle risorse stanziate. Di conseguenza, la questione della riduzione del rimborso al 50% o della sua esclusione per incapienza dei fondi non era idonea a mutare l’esito sul riconoscimento del diritto in sede di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
quota pari al 90% delle imposte dirette versate
costituisce il titolo del rimborso richiesto dal contribuente per i versamenti effettuati negli anni 1990-1992 a seguito del sisma del 1990
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
la modifica sopravvenuta non incide sul diritto al rimborso, ma solo sui limiti quantitativi e sulle modalità di effettiva erogazione delle somme
D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies
introduce una riduzione del rimborso al 50% e il possibile azzeramento in caso di insufficienza o superamento delle risorse stanziate, ma tale disciplina opera in fase esecutiva e non nel giudizio sul diritto
richiamato solo per dare atto della regolare instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore
Massime di principio
- In materia di rimborsi fiscali riconosciuti a soggetti beneficiari di agevolazioni connesse a eventi sismici, una disciplina sopravvenuta che limiti quantitativamente l’erogazione o la subordini alla capienza di appositi fondi non incide sul titolo del diritto già azionato, salvo diversa previsione transitoria.
- La verifica della disponibilità delle risorse stanziate e l’eventuale applicazione della riduzione percentuale del rimborso attengono alla fase esecutiva o di ottemperanza, non alla cognizione sul diritto al rimborso.
- In assenza di disposizioni transitorie, l’introduzione di un nuovo procedimento amministrativo di rimborso non si applica ai giudizi già pendenti per l’accertamento del diritto, se ciò comporterebbe un effetto retroattivo non espresso.
- Quando il diritto al rimborso sia già astrattamente riconosciuto dalla normativa speciale, la controversia in giudizio di merito riguarda l’an debeatur; la concreta misura dell’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, può essere discussa solo nella fase successiva di liquidazione o esecuzione.
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