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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28790/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi straordinari proposti avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva già rigettato i ricorsi ordinari di due imputati condannati per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, qualificata come ‘ndrangheta, cosca De Stefano-Tegano, nonché, per uno dei ricorrenti, per reati fine estorsivi. Il primo ricorrente sosteneva che la sentenza di legittimità fosse viziata da errore di fatto perché avrebbe ritenuto inesistente o non emerso dagli atti il ruolo operativo di un soggetto indicato come capo storico/reggente del quartiere, mentre egli aveva prodotto atti che, a suo dire, dimostravano lo stato di libertà e l’operatività territoriale di tale soggetto; da ciò derivava, secondo la difesa, il travisamento della premessa su cui era stata costruita la sua qualifica di dirigente/organizzatore e, a cascata, la condanna per i reati associativi ed estorsivi, con riflessi anche sul trattamento sanzionatorio ed esecutivo. Il secondo ricorrente deduceva invece errore di fatto per falsa percezione di verbali di interrogatorio di un collaboratore di giustizia sopravvenuti, sostenendo che la Corte avrebbe letto quelle dichiarazioni come confermative del suo inserimento mafioso, mentre dal testo emergerebbero rapporti solo amichevoli, assenza di conoscenza di fatti specifici "in termini di ‘ndrangheta" e sua estraneità alle estorsioni. La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili, affermando che le doglianze investivano in realtà valutazioni, interpretazioni del materiale probatorio e pretesi travisamenti del giudizio di merito o della motivazione, non emendabili con il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; ha inoltre precisato che la sentenza impugnata aveva comunque considerato i motivi difensivi e li aveva respinti in modo valutativo, valorizzando plurimi elementi probatori convergenti sul ruolo apicale del primo imputato e sul contributo associativo del secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi straordinari per errore di fatto. Ha ritenuto che le censure dei ricorrenti non denunciassero un vero errore percettivo sulla realtà processuale, ma piuttosto una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, dell'interpretazione delle prove e della motivazione già resa in sede di legittimità. Per il primo ricorrente ha escluso che vi fosse un errore decisivo sulla supposta non operatività del soggetto indicato come capo storico/reggente, osservando che la sentenza impugnata aveva complessivamente valorizzato anche altri dati, tra cui il trattamento alla pari con gli altri capi e gli esiti dei giudizi di merito. Per il secondo ricorrente ha rilevato che le dichiarazioni del collaboratore erano state effettivamente esaminate e comunque non scardinavano il compendio probatorio fondato su chiamata in correità, intercettazioni e ulteriori riscontri. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, con specifica regolazione delle spese anche nei confronti del primo ricorrente per ulteriori parti civili.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    rimedio straordinario esperibile solo per errore di fatto percettivo verificatosi nella sentenza di cassazione, non per errori di giudizio, di valutazione o di interpretazione delle prove o delle norme.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    la motivazione della sentenza di cassazione espone i motivi di ricorso nei limiti strettamente indispensabili, sicché l'omessa riproduzione analitica di un motivo non consente di presumere che esso non sia stato considerato.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalle difese in relazione alla precedente riqualificazione del ruolo di un terzo in altro procedimento; non è però norma decisiva della presente decisione.

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo incidentalmente nel riferimento al reato associativo e ai motivi nuovi; non rileva come ratio decidendi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva immediatamente rilevabile sugli atti del giudizio di legittimità, tale da averla indotta a ritenere inesistente un fatto invece esistente, o viceversa; non è sufficiente che la decisione sia criticata perché ritenuta logicamente o giuridicamente errata.
  • Non integra errore di fatto la contestazione che, sotto la veste del travisamento, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, della attendibilità delle fonti o della portata delle dichiarazioni: tali doglianze appartengono al giudizio di merito o al sindacato ordinario, non al rimedio straordinario.
  • L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione è deducibile ex art. 625-bis c.p.p. solo se derivi da una vera e propria svista materiale che abbia fatto supporre l'inesistenza della censura e, soprattutto, se il motivo non possa considerarsi comunque implicitamente respinto dalla struttura della motivazione.
  • Per configurare l'errore di fatto occorre che il dato processuale asseritamente trascurato sia decisivo, cioè che la sua corretta percezione avrebbe necessariamente condotto a una decisione diversa; se la motivazione di rigetto poggia anche su ulteriori elementi autonomi e convergenti, l'errore non è decisivo.
  • Nel sindacato ex art. 625-bis c.p.p. non è consentito contestare la ricostruzione valutativa del ruolo dell'imputato all'interno di un'associazione criminale quando la sentenza impugnata abbia già esaminato gli atti richiamati dalla difesa e li abbia apprezzati insieme ad altri elementi probatori convergenti.

Come è indicizzato

MaterieCorruzione
RamiReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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