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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23611/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato l'imposta ipotecaria versata, ritenendo incongrua la liquidazione effettuata in un atto notarile stipulato tra la società intimata e un'altra società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva confermato la decisione di primo grado e rigettato l'appello dell'ente impositore. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il giudice di merito fondato la decisione sulle conclusioni della CTU invece che sulle risultanze della perizia di parte; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse adeguatamente motivato sul punto dei costi non di competenza e sulla condivisione della CTU da parte del primo giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha rilevato che la censura mirava in sostanza a contestare il convincimento del giudice di merito e la valutazione delle prove, attività non sindacabile in cassazione come nuova rivalutazione dei fatti. Quanto al secondo, ha ritenuto che la CTR avesse espresso una motivazione sufficiente e non meramente apparente, avendo dato conto di aver condiviso il metodo e le conclusioni della CTU richiamate dal primo giudice. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta superiore al minimo costituzionale richiesto dall'attuale art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata e nessun raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in un riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del primo motivo per dedurre violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    interpretato nel testo vigente come sindacato limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, con esclusione delle censure sulla mera insufficienza o sulla diversa valutazione della motivazione

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per l'ambito temporale di applicazione del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riformulazione del vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici ordinari

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, oppure le gravi anomalie motivazionali che equivalgano a mancanza di motivazione in senso materiale o grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice espone una giustificazione che, pur sinteticamente, consente di comprendere la ratio decidendi e mostra di aver condiviso metodo e conclusioni del giudice di primo grado o della CTU; in tal caso non sussiste la nullità della sentenza.
  • Le doglianze relative alla maggiore attendibilità di una perizia di parte rispetto alla CTU attengono al merito della valutazione probatoria e non sono, di regola, scrutinabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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