Cassazione Penale, Sentenza n. 36330/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Il custode di un natante sottoposto a sequestro aveva presentato il 14 gennaio 2025 al Tribunale di Livorno un’istanza relativa allo stato della custodia, contenente anche calcoli delle spese e degli oneri, interpretata dai giudici coinvolti come richiesta di liquidazione delle spese di custodia. Il sequestro era stato disposto nel corso di un procedimento penale concluso con la confisca dei beni in sequestro, ordinata dal Tribunale di Livorno con sentenza dell’11 aprile 2018 e non modificata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 marzo 2020, divenuta irrevocabile per alcuni imputati il 16 ottobre 2020 e per altri il 9 marzo 2023. Dopo aver inizialmente trasmesso gli atti alla Corte di appello, il Tribunale di Livorno, con ordinanza dell’8 giugno 2026, ha sollevato conflitto negativo di competenza, essendo anche la Corte di appello di Firenze, con precedente provvedimento del 4 febbraio 2026, declinata dal provvedere. La Cassazione ha precisato che il conflitto riguardava esclusivamente il pagamento delle spese di custodia: l’eventuale richiesta di istruzioni sulla prosecuzione della custodia, contenuta in un’istanza del 23 ottobre 2025, era estranea al conflitto perché il Tribunale non aveva declinato la competenza su tale questione. La questione sottoposta alla Corte era dunque individuare il giudice competente a liquidare le spese di custodia dopo la definizione del giudizio, in presenza di una sentenza di primo grado parzialmente riformata in appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato sussistente il conflitto negativo, determinato dal rifiuto di entrambi i giudici di provvedere sulla stessa questione processuale, e lo ha risolto dichiarando competente la Corte di appello di Firenze. Ai fini della liquidazione prevista dall’art. 168 T.U.S.G., il “magistrato che procede”, quando il giudizio è definito, va individuato nel giudice dell’esecuzione; poiché la sentenza di primo grado era stata parzialmente riformata in appello anche su punti diversi dalla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione è quello di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma 2, c.p.p. La pronuncia relativa alla competenza sugli adempimenti esecutivi della confisca e sulla distruzione dei beni non è pertinente, poiché riguarda questione diversa, regolata dall’art. 86 disp. att. c.p.p. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Firenze; è stata disposta la comunicazione e notificazione dell’estratto ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno rifiutato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Ricorre il conflitto negativo quando due giudici rifiutano entrambi di conoscere della medesima questione processuale, producendo una stasi che deve essere risolta dalla Corte di cassazione.
art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.)
La norma che regola il pagamento delle pese di custodia nel processo penale è l’art. 168 T.U.S.G., il cui comma 1 dispone che “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”.
La liquidazione delle spese di custodia compete al magistrato che procede; una volta definito il giudizio, tale funzione spetta al giudice dell’esecuzione.
Se il “magistrato che procede” di cui all’art. 168 T.U.S.G. è il giudice dell’esecuzione, allora nel caso in esame, caratterizzato da una sentenza di appello che è stata parzialmente riformata in appello, non soltanto sulla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione deve essere individuato in base al secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen. nel giudice di secondo grado, e, quindi, nella Corte di appello.
Quando la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata in appello anche su punti diversi dalla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione è il giudice di secondo grado.
La pronuncia Vineis (che ha deciso che “in tema di confisca, salvo diverse disposizioni di legge, la competenza a risolvere eventuali questioni relative agli adempimenti esecutivi appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo del bene destinato alla distruzione, e non al giudice dell'esecuzione.cemento-amianto di cui erano stati ordinati confisca e smaltimento unitamente al decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) si è soffermata su questione diversa dal pagamento delle spese di custodia, ovvero quella della distruzione delle cose confiscate, che è regolata dalla diversa norma dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
La disciplina degli adempimenti relativi alla distruzione dei beni confiscati è distinta da quella della liquidazione delle spese di custodia; il precedente sulla distruzione non determina la competenza per la liquidazione.
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
La decisione sul conflitto comporta la comunicazione immediata dell’estratto ai giudici coinvolti e ai rispettivi pubblici ministeri, nonché la notificazione alle parti private.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 168 T.U.S.G., la liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati, richiesta dopo la definizione del procedimento, compete al giudice dell’esecuzione.
- Quando la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata in appello anche su punti diversi dalla determinazione della pena, il giudice dell’esecuzione è il giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 665, comma 2, c.p.p.; a tale giudice spetta quindi provvedere sulla liquidazione delle spese di custodia.
- Il conflitto negativo di competenza richiede che due giudici rifiutino contemporaneamente di conoscere della stessa questione processuale, dando luogo a una situazione di stasi.
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