Cassazione Penale, Ordinanza n. 03150/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato la confisca del denaro sequestrato ma ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione per un reato in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena fosse stata determinata senza corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul trattamento sanzionatorio non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata conteneva un apparato motivazionale sufficiente e conforme alla legge nella determinazione della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui una motivazione specifica e dettagliata sulla dosimetria della pena è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media; quando, invece, la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, la valutazione del giudice di merito è insindacabile se implicitamente ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica il reato in materia di stupefacenti per il quale è stata confermata la condanna
richiamato come circostanza aggravante contestata nel capo 2
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati
indica il reato di resistenza a pubblico ufficiale confermato in appello
norma sui criteri di commisurazione della pena; la Corte ribadisce che la sua applicazione è insindacabile in cassazione quando la pena sia medio-bassa e la motivazione non sia mancante
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la non ravvisabilità di ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, se adeguatamente motivata, una censura sulla dosimetria della pena che si risolva in una richiesta di rivalutazione discrezionale dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica sui criteri seguiti dal giudice di merito; tale motivazione diventa invece necessaria quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media.
- Il controllo di legittimità sulla pena è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non apparente o manifestamente illogica, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice di merito nella graduazione sanzionatoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
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