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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che l'adesione al condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 8, non precludeva in assoluto l'accertamento induttivo. Secondo l'Agenzia, la norma stabiliva soltanto una soglia quantitativa: l'accertamento era precluso limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore IVA indicati nella dichiarazione integrativa, aumentati del 100 per cento. Poiché il maggior reddito accertato era notevolmente superiore a tale soglia, l'Ufficio avrebbe potuto procedere all'accertamento. È stata inoltre dedotta l'omessa motivazione della CTR, che non aveva esaminato gli importi dichiarati ai fini del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha stabilito che, per IRPEF e IRAP, il condono di cui alla Legge n. 289 del 2002, art. 8, determina una preclusione quantitativa e non qualitativa: non impedisce in assoluto l'accertamento, nemmeno quello d'ufficio o induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ma lo preclude soltanto entro i limiti economici individuati dalla norma. Per quanto riguarda l'IVA, la Corte ha rilevato che il condono è incompatibile con il diritto dell'Unione europea, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8, comma 6

    “il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta [...] la preclusione [...] di ogni accertamento tributario e contributivo” limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore IVA risultanti dalle dichiarazioni integrative, aumentati del 100 per cento

    La preclusione derivante dal condono opera entro una soglia quantitativa calcolata sui maggiori imponibili o sulla maggiore IVA indicati nella dichiarazione integrativa e aumentati del 100 per cento. Superata tale soglia, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, anche utilizzando modalità induttive.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2

    Disciplina l'accertamento d'ufficio nei confronti dei contribuenti che abbiano omesso la dichiarazione. Tale potere non è escluso automaticamente dall'adesione al condono, quando siano superati i limiti quantitativi previsti dalla normativa condonistica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Riguarda l'accertamento induttivo del reddito. La Corte ha chiarito che il condono non impedisce in assoluto il ricorso a tale strumento, una volta superata la soglia economica prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 8.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, la misura condonistica prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 8, è incompatibile con gli obblighi degli Stati membri in materia di IVA. Pertanto, il condono non può produrre effetti preclusivi con riferimento all'IVA.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Sono state richiamate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione delle norme sul condono e sull'accertamento, nonché l'omessa motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono fiscale non impedisce necessariamente ogni successivo accertamento: occorre verificare se l'accertamento supera la soglia quantitativa prevista dalla specifica legge condonistica.
  • Quando la norma parla di preclusione di ogni accertamento, tale effetto può essere limitato all'importo dei maggiori imponibili o delle maggiori imposte dichiarati in sede di condono, maggiorati della percentuale prevista dalla legge.
  • Il superamento della soglia quantitativa consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare anche l'accertamento d'ufficio o induttivo, se ne ricorrono gli altri presupposti.
  • Per le imposte armonizzate, come l'IVA, una disciplina nazionale di condono non può essere applicata se contrasta con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • In presenza di un condono, è essenziale confrontare gli importi indicati nella dichiarazione integrativa con quelli risultanti dall'accertamento e calcolare correttamente la franchigia prevista dalla legge.

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