Sentenza del 18/03/2016 n. 1448 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica avviso di liquidazione - Soggetti assolutamente irreperibili - Doveri ufficiale giudiziario - Notifica a mezzo servizio postale privato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica dell’avviso di liquidazione è stata ritenuta illegittima. Di conseguenza, è stata dichiarata la nullità della successiva cartella di pagamento, non essendo stato validamente portato a conoscenza del contribuente l’atto presupposto. Il principio è conforme a Cass. n. 1440/2013.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notifica dell’avviso di liquidazione eseguita ai sensi dell’art. 60, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973, secondo il rito previsto per i soggetti assolutamente irreperibili. Il messo notificatore non aveva indicato nella relata di aver svolto ricerche effettive e complete nell’intero territorio comunale del domicilio fiscale del contribuente. Le espressioni generiche quali "sconosciuto in loco" o "sconosciuto sui citofoni" non sono sufficienti a dimostrare l’irreperibilità assoluta.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 60, lettera e)
Notifica degli atti tributari ai soggetti assolutamente irreperibili.
Il rito speciale per l’irreperibilità assoluta può essere utilizzato solo quando il notificatore abbia svolto e documentato ricerche adeguate e complete nel territorio comunale del domicilio fiscale. Non bastano annotazioni generiche o formule di stile.
Cassazione civile, n. 1440/2013
La validità della notifica per irreperibilità assoluta richiede l’effettiva verifica dell’assenza del destinatario dal comune e la specifica indicazione delle ricerche svolte nella relata di notifica.
Massime di principio
- Il rito previsto per l’irreperibilità assoluta è eccezionale e non può essere applicato sulla base di mere formule standard o di una ricerca limitata all’indirizzo indicato.
- La relata di notifica deve descrivere concretamente le verifiche effettuate dal messo notificatore, anche nell’intero territorio comunale del domicilio fiscale.
- Indicazioni come "sconosciuto in loco" o "sconosciuto sui citofoni", senza ulteriori dettagli, non dimostrano da sole l’irreperibilità assoluta.
- Se la notifica dell’atto tributario presupposto è illegittima, la cartella di pagamento successiva può risultare nulla per difetto di valida notificazione dell’atto fondante.
- In una controversia analoga è opportuno verificare attentamente la relata, la procedura concretamente seguita e l’ampiezza delle ricerche documentate dal notificatore.
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