Sentenza del 18/03/2016 n. 701 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - società in nome collettivo - vincolo sostanziale necessario fra società e socio - litisconsorzio necessario - integrazione del contraddittorio - art. 14, comma 6, d.lgs n. 546/92 - inapplicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società per IVA e IRAP e un conseguente avviso nei confronti del socio per IRPEF sul reddito di partecipazione. Ritenendo che il socio non avesse impugnato tempestivamente il proprio avviso, l'Ufficio lo aveva considerato definitivo, iscrivendo a ruolo la relativa pretesa e notificando una cartella di pagamento. Il contribuente ha contestato la cartella sostenendo che, trattandosi di accertamento relativo a una società in nome collettivo, sussisteva un litisconsorzio necessario tra società e soci e che il giudizio promosso da uno dei soggetti imponeva l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri, impedendo di considerare definitivo l'accertamento individuale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha stabilito che l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui le parti chiamate o intervenute non possono impugnare autonomamente l'atto quando sia decorso il termine di decadenza, si applica al litisconsorzio facoltativo e non al litisconsorzio necessario. Poiché l'accertamento riguardava una società in nome collettivo e il reddito del socio derivava dalla partecipazione societaria, il rapporto tra società e soci era sostanziale, inscindibile e imprescindibile. Pertanto, il socio poteva beneficiare del giudizio instaurato dagli altri soggetti cointeressati e l'accertamento nei suoi confronti non poteva essere considerato definitivo. Sono state dichiarate illegittime l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, con condanna dell'Agenzia alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
Art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546/1992
Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
La disposizione limita l'impugnazione autonoma delle parti chiamate o intervenute quando il termine per impugnare è scaduto, ma non si applica alle ipotesi di litisconsorzio necessario, nelle quali il giudizio deve coinvolgere tutti i soggetti il cui rapporto tributario è inscindibile.
Art. 14 del d.P.R. n. 602/1973
È stato richiamato dall'Ufficio quale fondamento dell'iscrizione a ruolo della posizione debitoria ritenuta definitiva; tuttavia, l'iscrizione è stata ritenuta illegittima perché l'accertamento individuale del socio non era divenuto definitivo.
Cassazione n. 14378/2010
Il principio richiamato distingue il litisconsorzio facoltativo da quello necessario, caratterizzato dall'inscindibilità dell'oggetto del giudizio e dalla comunanza di elementi della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Negli accertamenti relativi a società di persone, come la società in nome collettivo, la posizione della società e quella dei soci possono costituire un rapporto tributario inscindibile, imponendo il litisconsorzio necessario.
- Quando sussiste litisconsorzio necessario, l'omessa impugnazione tempestiva da parte di uno dei soggetti non consente automaticamente di considerare definitivo il suo accertamento se un altro soggetto cointeressato ha impugnato l'atto.
- L'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 546/1992 non deve essere applicato in modo automatico: la sua operatività dipende dalla distinzione tra litisconsorzio facoltativo e litisconsorzio necessario.
- Prima di iscrivere a ruolo una pretesa fondata su un accertamento non impugnato, l'Amministrazione deve verificare se esista un giudizio collegato che imponga l'integrazione del contraddittorio e possa incidere sull'intera fattispecie tributaria.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve evidenziare il collegamento sostanziale tra società e soci, l'inscindibilità dell'accertamento e l'esistenza di un'impugnazione proposta da almeno uno dei soggetti coinvolti.
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