Sentenza del 18/03/2016 n. 1433 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - IRPEG - Transfer pricing interno - Valore normale - Abuso del diritto - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità delle regole sul transfer pricing a operazioni interne tra soggetti residenti e, più in generale, la determinazione dei costi rilevanti ai fini del reddito d'impresa. L'art. 110, comma 7, TUIR, anche alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 147/2015, non consente di applicare direttamente la disciplina del transfer pricing internazionale alle operazioni domestiche. Tuttavia, ciò non esclude che i costi possano essere valutati secondo il principio del valore normale previsto dall'art. 9 TUIR, quando l'operazione integri un abuso del diritto o un comportamento elusivo.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione diretta della disciplina del transfer pricing internazionale alle operazioni interne, ma ha ritenuto comunque applicabile il principio del valore normale previsto dall'art. 9 TUIR nell'ambito del divieto generale di abuso del diritto. La fattispecie è stata quindi ricondotta alla clausola antielusiva generale dell'art. 10-bis della legge 212/2000. Dal testo fornito non emerge l'esito formale del dispositivo, né è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, TUIR
Le disposizioni in materia di transfer pricing internazionale non si applicano alle operazioni domestiche.
La norma disciplina il transfer pricing internazionale e non può essere applicata direttamente alle operazioni interne tra soggetti residenti.
Art. 5, comma 2, d.lgs. 147/2015
La disposizione ha natura di interpretazione autentica e conferma che l'art. 110, comma 7, TUIR non estende la disciplina del transfer pricing alle operazioni domestiche; secondo la sentenza, non aggiunge sostanzialmente nulla al dato letterale già vigente.
Art. 9 TUIR
Il principio del valore normale può essere utilizzato per valutare i costi sostenuti dall'impresa ai fini della determinazione del reddito, anche in presenza di operazioni interne, quando ciò sia necessario per contrastare condotte elusive o abusive.
Art. 10-bis, legge 212/2000
La clausola generale antiabuso consente di disconoscere operazioni prive di sostanza economica che, pur formalmente rispettose delle norme, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Cassazione n. 12502/2014
Il precedente è richiamato a sostegno dell'utilizzo del valore normale e del contrasto all'abuso del diritto nella valutazione fiscale delle operazioni.
Massime di principio
- Il transfer pricing internazionale non può essere applicato automaticamente alle operazioni esclusivamente domestiche sulla base dell'art. 110, comma 7, TUIR.
- L'inapplicabilità formale del transfer pricing interno non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare la congruità economica dei costi mediante il principio del valore normale previsto dall'art. 9 TUIR.
- Per contestare un'operazione domestica non è sufficiente richiamare il transfer pricing: occorre dimostrare, secondo la disciplina dell'abuso del diritto, l'assenza di sostanza economica o l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione, sulla sua funzione imprenditoriale e sulla congruità dei corrispettivi rispetto a condizioni di mercato comparabili.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare le ragioni economiche dell'operazione, i criteri di determinazione dei prezzi e gli elementi che dimostrano la loro coerenza con il valore normale.
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