Sentenza del 18/03/2016 n. 699 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - agevolazione "prima casa" - presupposti - dichiarazione generica del contribuente - non è sufficiente - dichiarazione espressa e analitica dell'osservanza delle condizioni di cui alla Nota II bis, d.P.R. n. 131/86 - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro prevista per la prima casa, limitandosi a dichiarare genericamente di volersi avvalere del beneficio. L'Agenzia delle Entrate aveva invece applicato l'aliquota ordinaria del 7%, rilevando l'assenza delle dichiarazioni analitiche richieste dalla Nota II-bis allegata al d.P.R. n. 131/1986: volontà di stabilire la residenza nel Comune dell'immobile, assenza di altri diritti reali su abitazioni nello stesso Comune e mancata precedente fruizione delle agevolazioni prima casa su immobili situati nel territorio nazionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole al contribuente e respingendo il suo ricorso. Ha precisato che l'agevolazione prima casa è astrattamente applicabile anche agli immobili acquistati per usucapione, ma che la semplice richiesta generica del beneficio non è sufficiente. Sono necessarie dichiarazioni espresse, specifiche e formalmente rese nell'atto di acquisto o nell'atto con cui viene accertato l'acquisto per usucapione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Nota II-bis della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il godimento dei benefici prima casa presuppone che il contribuente dichiari espressamente di volere stabilire la residenza nel Comune dove si trova l'immobile, di non godere nello stesso Comune di altri diritti reali su immobili e di non avere già fruito dei medesimi benefici.
Le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis costituiscono un onere formale essenziale per ottenere l'agevolazione. Non basta dimostrare in concreto la sussistenza dei requisiti né formulare una richiesta generica di applicazione del beneficio.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Imposta di registro e relativa tariffa allegata.
L'imposta deve essere liquidata applicando l'aliquota agevolata solo quando risultino formalmente soddisfatte le condizioni previste dalla Nota II-bis.
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
La contestazione dell'aliquota applicata può essere proposta impugnando l'avviso di rettifica e liquidazione quando tale atto determina l'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria.
Cassazione civile, sentenza n. 3449 del 12 febbraio 2009
Il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone la manifestazione espressa della volontà di fruirne e delle dichiarazioni richieste dalla Nota II-bis.
La giurisprudenza conferma che le dichiarazioni formali sono necessarie e che la loro omissione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione, anche se i requisiti sostanziali fossero effettivamente posseduti.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale subordinata a specifiche dichiarazioni, non è sufficiente una richiesta generica del contribuente: occorre riprodurre nell'atto tutte le dichiarazioni previste dalla legge.
- I requisiti sostanziali e gli adempimenti formali sono distinti: il possesso dei requisiti non sostituisce l'obbligo di dichiararli espressamente nelle forme e nel momento richiesti.
- La regola vale anche per acquisti derivanti da usucapione o da altri procedimenti giudiziali, se la legge considera tali atti idonei a produrre l'acquisto agevolato.
- Quando un avviso di liquidazione determina una maggiore imposta applicando un'aliquota ordinaria, il contribuente può contestare nello stesso ricorso anche l'omesso riconoscimento dell'aliquota agevolata.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente il testo dell'atto e inserire dichiarazioni analitiche, complete e coerenti con ciascun requisito richiesto dalla normativa.
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