Cassazione Civile, Ordinanza n. 22924/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento di euro 4.000,00 a titolo di contributo unificato, notificato dal TAR del Lazio a una società che aveva proposto motivi aggiunti nel giudizio amministrativo relativo alla propria esclusione da una procedura concorsuale di affidamento di lavori pubblici. I motivi aggiunti erano stati utilizzati per impugnare la successiva aggiudicazione formale in favore del secondo classificato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha ritenuto non dovuto l’ulteriore contributo unificato, osservando che i motivi aggiunti non avevano ampliato petitum e causa petendi rispetto al ricorso originario, nel quale la società aveva già dedotto l’illegittimità dell’esclusione e chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione. Il TAR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, nonché dei principi in tema di processo amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti, sostenendo che la proposizione dei motivi aggiunti avrebbe dovuto comportare il versamento di un ulteriore contributo unificato per ampliamento del thema decidendum. La società ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 e la giurisprudenza della CGUE e di legittimità secondo cui il contributo aggiuntivo è dovuto solo se i motivi aggiunti introducono domande nuove o determinano un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, vi era coincidenza tra le ragioni del ricorso originario e quelle dei motivi aggiunti, con rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra esclusione e aggiudicazione finale. Ha altresì rilevato che la censura, nella parte in cui contestava la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito, era inammissibile in sede di legittimità perché l’interpretazione della domanda giudiziale è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e a ulteriori importi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del TAR del Lazio, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato. Ha ritenuto corretta l’applicazione del principio secondo cui i motivi aggiunti non sono soggetti a ulteriore contributo quando non introducono domande nuove né un considerevole ampliamento dell’oggetto del giudizio, ma si limitano a precisare o integrare l’impugnazione di atti strettamente connessi e consequenziali. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ritenendo la decisione conforme a una proposta di definizione accelerata e valorizzando il profilo di abuso del processo. Non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 poiché il soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il contributo unificato è dovuto per ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti solo quando questi ultimi introducano domande nuove o comunque determinino un effettivo e considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
I motivi aggiunti possono essere rilevanti ai fini del contributo unificato solo se incidono sul thema decidendum in modo sostanziale, non quando si limitano a impugnare atti connessi o consequenziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l’attività del giudice di merito nell’interpretazione della domanda e dei motivi aggiunti, se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’interpretazione della domanda giudiziale e dei motivi aggiunti compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata legittima, secondo la giurisprudenza richiamata, la valutazione in termini di abuso del processo quando il ricorso si riveli manifestamente infondato.
La soccombenza su ricorso manifestamente infondato, deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte.
Nei casi considerati, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato, i motivi aggiunti nel processo amministrativo non determinano un ulteriore obbligo di versamento se non introducono domande nuove e non ampliano in modo considerevole l’oggetto della controversia già pendente.
- La qualificazione dei motivi aggiunti come propri o impropri non è decisiva: ciò che rileva è il rapporto funzionale tra gli atti impugnati e l’effettivo ampliamento del thema decidendum.
- Quando l’atto successivamente impugnato è strettamente consequenziale e in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto a quello originariamente contestato, si è nell’ambito del medesimo processo e non sorge un autonomo presupposto impositivo.
- L’interpretazione della domanda giudiziale e dei motivi aggiunti compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti, non potendo essere rivalutata come questione di mera violazione di legge.
- La proposizione e il rigetto di un ricorso manifestamente infondato, nel contesto del procedimento accelerato, può integrare una ipotesi di abuso del processo con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c.
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