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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26264/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita relativo a un immobile di Pozzuoli e da un successivo rogito con cui una società aveva ceduto il bene a un soggetto diverso dai promissari acquirenti. I promissari acquirenti avevano chiesto di accertare la simulazione della compravendita e di ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile ex art. 2932 c.c., deducendo di avere già versato parte del prezzo. Il tribunale aveva accolto la domanda, ravvisando la simulazione del rogito e disponendo il trasferimento subordinato al pagamento del saldo. La corte d'appello aveva rigettato l'appello del convenuto, ritenendo provata l'anteriorità del preliminare rispetto all'atto simulato e valorizzando una serie di indizi di simulazione, tra cui i rapporti societari tra le parti, la vicinanza temporale tra diffida ad adempiere e rogito, la mancata prova del pagamento del prezzo e la sproporzione del prezzo di vendita. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale non avesse considerato la mancanza di data certa del preliminare e di prova dei pagamenti; 2) violazione degli artt. 2697, 2729 e 115 c.c./c.p.c., sostenendo che la prova della domanda sarebbe stata ritenuta nonostante l'inopponibilità dei documenti prodotti e che il ragionamento presuntivo fosse errato; 3) violazione degli artt. 1414, 1415 e 1416 c.c. e ancora dell'art. 2697 c.c., contestando la ricostruzione della simulazione assoluta e la rilevanza degli indizi valorizzati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha escluso l'improcedibilità per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, ritenendo che l'erronea indicazione della data di pubblicazione/notifica fosse un mero errore materiale e non un'attestazione processuale vincolante. Ha poi dichiarato inammissibile la memoria depositata dagli intimati non costituiti con controricorso. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché non denunciava realmente un'omessa pronuncia, ma mirava a contestare la motivazione e la valutazione del contenuto dell'appello; inoltre, la censura sul vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme. Il secondo è stato respinto perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se sia stato errato l'allocazione dell'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove; analogamente, la doglianza ex art. 2729 c.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura degli indizi, e quella ex art. 115 c.p.c. non era stata prospettata nei termini necessari. Il terzo motivo è stato giudicato ancora una volta diretto a ottenere un riesame del fatto e del ragionamento presuntivo, precluso in sede di legittimità. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non coincide con la mera mancanza di confutazione di ogni argomento difensivo, essendo necessario che il giudice ometta un provvedimento indispensabile sulla domanda o eccezione.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come base della domanda di trasferimento coattivo del bene oggetto di preliminare in caso di inadempimento del promittente venditore.

  • art. 370 c.p.c.

    La parte intimata che intenda contraddire deve proporre controricorso nei termini; in mancanza, non può depositare memorie se non è prevista discussione orale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Nel rito camerale, se non è fissata udienza di discussione, la parte intimata non costituita con controricorso non può svolgere attività difensiva scritta.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate nei limiti dei vizi deducibili in cassazione; il ricorrente ha formalmente evocato i nn. 3 e 5, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano al riesame del fatto.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti previsti dalla norma, salvo che il ricorrente indichi un diverso fatto decisivo non esaminato in modo specifico.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2729 c.c.

    Il controllo di legittimità sul ragionamento presuntivo non consente una rivalutazione degli indizi o la sostituzione di una diversa inferenza probabilistica a quella adottata dal giudice di merito, salvo illogicità o contraddittorietà manifeste.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • artt. 1414 c.c.

    Richiamato in tema di simulazione assoluta del contratto di compravendita impugnato.

  • artt. 1415 c.c.

    Richiamato in tema di opponibilità della simulazione ai terzi e alle parti del rapporto simulato.

  • artt. 1416 c.c.

    Richiamato in relazione alla tutela dei creditori e degli aventi causa rispetto alla simulazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito rigetti la domanda o il motivo di appello, anche se non confuti analiticamente tutti gli argomenti difensivi sviluppati dalla parte.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo come errata distribuzione dell'onere probatorio; non è ammissibile usarla per contestare la valutazione, da parte del giudice, delle prove acquisite.
  • La critica al ragionamento presuntivo deve denunciare un vizio logico-giuridico della catena inferenziale, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli indizi o una differente ricostruzione dei fatti.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il peso probatorio attribuito a elementi ritualmente acquisiti.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è fortemente limitato e non consente, salvo specifiche eccezioni, una nuova valutazione del fatto.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la parte intimata che non si costituisca con controricorso non può svolgere difese scritte mediante memoria, salvo quanto eventualmente consentito dalla discussione orale.
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Come è indicizzato

MaterieCompravenditaContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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