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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00133/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta per ottenere la restituzione di pagamenti eseguiti in favore di una società fornitrice nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, poi sfociato nel fallimento. Il Tribunale di Milano aveva accolto la revocatoria nei limiti di euro 451.900,51; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del destinatario dei pagamenti, ritenendo provata la scientia decoctionis e insussistente l'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso ex art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: il primo contestava, sotto vari profili, l'uso di presunzioni semplici, l'omessa ammissione di prove orali e la valutazione della documentazione contabile; il secondo denunciava la falsa applicazione dell'art. 1186 c.c. per l'asserita decadenza dal beneficio del termine; il terzo lamentava violazioni degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e motivazione apparente sulla sussistenza di un piano di rientro; il quarto censurava il giudizio di irrilevanza sulle istanze istruttorie; il quinto sosteneva che il ritardo nei pagamenti, di 20-30 giorni, fosse comunque compatibile con l'esenzione revocatoria e non idoneo a fondare la consapevolezza dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge, vizi processuali e di motivazione, e che mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la presenza di una "doppia conforme" che rendeva inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ribadito che la scientia decoctionis è accertamento di fatto del giudice di merito, utilmente sorretto da presunzioni semplici, e che è ammissibile anche una concatenazione di presunzioni di secondo grado, purché lineare, precisa, grave e concordante. Quanto al quinto motivo, la Corte ha affermato che, ai fini dell'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso, non rileva la mera entità del ritardo, ma la conformità del pagamento a un nuovo accordo tra le parti, tale da trasformare l'adempimento in pagamento esatto e non più tardivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    azione revocatoria fallimentare

    costituisce il fondamento dell'azione revocatoria dei pagamenti effettuati prima del fallimento, con accertamento dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo all'accipiens.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    pagamenti nei termini d'uso

    l'esenzione opera solo se i pagamenti sono conformi a un nuovo accordo tra le parti, tali da non potersi più qualificare come pagamenti tardivi.

  • art. 2727 c.c.

    consente il ricorso alla prova presuntiva per l'accertamento di fatti ignoti a partire da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; l'apprezzamento della loro idoneità è giudizio di fatto del giudice di merito.

  • art. 2710 c.c.

    richiamato in relazione alla scheda contabile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 1186 c.c.

    la censura sulla decadenza dal beneficio del termine è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione di merito non scrutinabile in cassazione.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è stata ritenuta promiscua e inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è denunciabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non per contestare la mancata ammissione della prova testimoniale.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione la valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere specifici e riconducibili chiaramente a uno dei vizi tipizzati, senza commistioni tra errori di diritto, processuali e motivazionali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili salvo che il ricorrente indichi divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile anche per contrasto con l'orientamento consolidato della Corte sull'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    presuppone, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere censure distinte e chiaramente sussumibili in uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la commistione di errori di diritto, vizi processuali e censure motivazionali determina inammissibilità.
  • L'accertamento della scientia decoctionis nell'azione revocatoria fallimentare è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere sorretto da presunzioni semplici, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali della prova presuntiva.
  • È ammissibile il ricorso a presunzioni di secondo grado, purché la catena inferenziale sia lineare e ogni passaggio sia fondato su fatti gravi, precisi e concordanti; non è invece consentita una ricostruzione presuntiva debole o meramente congetturale.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale non integra di regola violazione dell'art. 115 c.p.c. e non è censurabile in cassazione come vizio di valutazione della prova, salvo che il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia violato l'onere della prova.
  • Ai fini dell'esenzione revocatoria dei pagamenti nei termini d'uso non basta invocare un mero ritardo nei pagamenti: occorre che i pagamenti risultino conformi a un nuovo assetto pattizio tra le parti, tale da escluderne la qualificazione come pagamenti tardivi.
  • In presenza di doppia conforme, le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra la decisione di primo grado e quella di appello.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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