Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 98/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale, notificato a mezzo PEC dall'Amministrazione resistente in data 28.08.2025, relativo alla seduta di conferenza dei servizi PAUR del 6.06.2025 e, in ogni caso, della determinazione di conclusiva negativa dichiarata a verbale dal Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Settore 1 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali" in qualità di autorità procedente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: la nota prot. n. 408078 del 6.06.2025, con la quale la Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore "Infrastrutture Energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili - Attività estrattive", ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e L.R. 42/2008 e 36/2023, nella parte in cui subordina il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'acquisizione, in sede di conferenza dei servizi, di alcuni pareri e nulla osta, in particolare la "autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n.42/2004 […]; autorizzazione archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 […];nulla-osta del CORAP […]; parere ARPACAL […]; Nulla-osta ENAC […]; Autorizzazione idraulica […]; Nulla-osta idrogeologico […]"; il successivo parere non favorevole espresso dal SEAC nell'ambito della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 6.06.2025 "rilevato l'assenza di un insieme di pareri e di autorizzazioni che avrebbero dovuto essere acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi" e che, pertanto "le suddette prescrizioni/condizioni non possono considerarsi superate”; la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana d Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia prot. n. 7047-P del 6.06.2025; la nota del CORAP prot. n. 3252 del 5.06.2025, recante "Diniego di Nulla-osta" e, ove occorrer possa, le precedenti note prot. nn. 2332/2024, 2592/2024 e 4906/2024; le note di RFI prot. nn. 6713 del 31.07.2024 e 4942 del 28.05.2025;i verbali delle precedenti sedute di conferenza dei servizi del 21.10.2024 e del 13.11.2024; - ogni eventuale atto e/o provvedimento adottato dall'Amministrazione resistente successivamente alla chiusura negativa della Conferenza dei servizi. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22.04.2026: - del Decreto Dirigenziale delle Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento per la sostenibilità ambientale – Settore 1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n. 2860 del 27.02.2026, recante in oggetto Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art.27bis del d.lgs.152/2006 e s.m.i., relativo al progetto di “riqualifica del sito industriale di Saline Joniche mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 22,5MW (con accumulo energetico di 12,5 MW) - Comune di Montebello Jonico (RC)”;

Giustizia amministrativa202500634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi PAUR e successivo decreto dirigenziale regionale di PAUR negativo relativo a un impianto fotovoltaico con accumulo energetico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale notificato il 28 agosto 2025 relativo alla seduta conclusiva della conferenza di servizi PAUR del 6 giugno 2025 e la determinazione conclusiva negativa dichiarata a verbale dall'autorità procedente regionale. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, subordinato all'acquisizione di ulteriori pareri e nulla osta; il successivo parere non favorevole del SEAC, fondato sull'assenza di una serie di pareri e autorizzazioni; la nota della Soprintendenza archeologica, il diniego di nulla osta del CORAP, le note di RFI e i verbali delle precedenti sedute della conferenza di servizi. Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche il decreto dirigenziale regionale del 27 febbraio 2026, recante il PAUR relativo al progetto di riqualificazione del sito industriale di Saline Joniche mediante realizzazione di un impianto fotovoltaico da 22,5 MW con accumulo da 12,5 MW. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure di legittimità dedotte né formula una valutazione di merito sui singoli motivi; emerge soltanto la proposizione della domanda cautelare e la prospettazione di esigenze cautelari da parte della ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha concesso né negato espressamente la sospensione cautelare degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., e ha fissato per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. La decisione non contiene una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, né anticipa il giudizio sulla fondatezza dei motivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha utilizzato il comma 10 per soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari prospettate dalla società ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione della causa nel merito

    Consente al giudice, invece di adottare una misura cautelare, di fissare con priorità la trattazione del ricorso nel merito quando tale soluzione sia idonea a tutelare le esigenze cautelari.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base normativa del PAUR oggetto dei motivi aggiunti; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione unica per l'impianto energetico; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato in relazione all'autorizzazione paesaggistica indicata tra gli atti e i pareri necessari nel procedimento; l'ordinanza non decide sulla relativa questione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze prospettate dal ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida definizione della controversia nel merito, il giudice può fare applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare prioritariamente l'udienza pubblica, senza adottare una misura cautelare anticipatoria.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né una conclusiva valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.