Cassazione Penale, Sentenza n. 1170/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per associazione finalizzata al narcotraffico e reati di importazione/possesso/trasporto di stupefacenti: si è censurata la valutazione delle intercettazioni ritenute erroneamente lette dalla Corte territoriale, la mancanza del requisito dell'affectio societatis (sostiene che la Cuomo fosse interessata solo all'approvvigionamento per uso personale e collegata solo a Barbone), la qualificazione dei fatti ex art. 74 d.P.R. 309/90 anziché come concorso nei singoli reati ex art. 110 c.p., la nullità della sentenza di appello per omessa indicazione delle conclusioni difensive ai sensi dell'art. 546 c.p.p., e doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione della riduzione ex art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito, che hanno basato la condanna sulle intercettazioni, sui sequestri e sugli arresti, confermando il ruolo della Cuomo come "corriere" inserita stabilmente nel sodalizio diretto da Barbone. La Corte ha ribadito che non è richiesta la conoscenza diretta tra tutti gli associati per la configurabilità del reato associativo e che l'interesse personale all'approvvigionamento non esclude la partecipazione all'associazione. Ha inoltre escluso la nullità per l'omessa indicazione formale delle conclusioni in intestazione dell'appello ritenendo che detta omissione non costituisca nullità né abbia leso i diritti della difesa. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha dichiarato infondate le richieste di riesame e ha confermato la congruità della pena, richiamando la recidiva e la continuazione; ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata applicata ritenendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare ad un'organizzazione stabile; non è richiesta la conoscenza reciproca tra tutti i partecipanti e rilevano la frequenza e la ripetizione delle operazioni e le intercettazioni combinate con sequestri
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma relativa ai reati di importazione, detenzione e cessione di stupefacenti; utilizzata nel capo di imputazione insieme all'art. 74 per le singole operazioni di trasporto e consegna
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione (concorso nei singoli reati); la Corte ha ritenuto però che la fattispecie ricadesse nella fattispecie associativa prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/90, non accogliendo l'interpretazione alternativa
Codice di procedura penale - art. 546
La mancata indicazione formale delle conclusioni nella parte descrittiva della sentenza di appello non determina nullità: la Corte ricorda che l'omissione formale non lede i diritti della difesa e non è espressamente sanzionata con nullità
Riferimento alla normativa che regola la determinazione della pena e alle richieste di riduzione; la Corte ha ritenuto non applicabile una riduzione per il ridotto apporto dell'imputata alla luce della gravità complessiva dei fatti, della recidiva e della continuazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n.176
Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte delle parti e del Pubblico Ministero in Cassazione; il PM e la difesa hanno depositato memorie ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- La configurabilità dell'associazione per il narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) si basa su elementi di stabilità e ripetizione delle condotte: frequenza dei contatti, pluralità di operazioni in breve arco temporale e riscontri materiali (sequestri/arresti) rafforzano la valutazione di affectio societatis
- La presenza di rapporti diretti solo con alcuni soggetti dell'organizzazione non esclude la partecipazione all'associazione: non è necessario che ogni associato conosca tutti gli altri, basta la consapevolezza di partecipare a un progetto criminale condiviso con almeno due altri
- La mera autoconsumo o l'interesse personale all'approvvigionamento non annullano automaticamente la responsabilità associativa se il ruolo e le condotte risultano funzionali all'attività del sodalizio
- La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove non pertinenti a vizi logico-giuridici vengono normalmente dichiarate inammissibili
- L'omissione formale di indicare le conclusioni nello svolgimento dell'udienza non comporta di per sé la nullità della sentenza di appello, salvo che non emerga un concreto pregiudizio al diritto di difesa
- Per ottenere riduzioni di pena per apporto minimale occorrono elementi probatori chiari e specifici che il giudice di merito deve aver omesso o travisato; in mancanza, la valutazione della pena resta sindacabile solo per vizio di diritto
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