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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36065/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

Nel giudizio di merito un soggetto aveva chiesto la condanna della ex moglie alla restituzione o al rimborso di euro 50.000 circa, sostenendo di aver personalmente contribuito all'acquisto, nel 1999, di un immobile intestato solo alla convenuta, poi divenuto di fatto utilizzato nell'ambito della vita familiare. In alternativa aveva chiesto un'indennità ex art. 1150 c.c. per il vantaggio economico conseguito dall'ex coniuge dopo la cessazione del vincolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda in via indennitaria, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e respinto la domanda. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto rinunciate, per mancata riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c., le originarie domande di restituzione/rimborso; 2) violazione dell'art. 215 c.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, in sostanza, le somme utilizzate per l'acquisto provenivano anche dall'altra parte e dalla sua famiglia, e contestando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via principale, che l'esposizione sommaria dei fatti era gravemente insufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una compiuta comprensione della vicenda processuale senza ricorrere ad altri atti, e in particolare non illustrava adeguatamente le ragioni della decisione di primo grado. Ha inoltre osservato che il primo motivo era comunque carente perché il ricorrente non aveva indicato specificamente le conclusioni formulate in appello dalla parte appellata, necessarie per verificare l'eventuale operatività della presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.; il secondo motivo era a sua volta inammissibile perché non chiariva quando la questione fosse stata introdotta nei gradi di merito e, soprattutto, investiva una ricostruzione fattuale sull'apporto economico delle parti e delle rispettive famiglie, tema riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come mera questione di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avrebbe pronunciato oltre o diversamente rispetto al devoluto; la Cassazione non accoglie la censura per le carenze espositive del ricorso.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ribadisce che domande ed eccezioni non accolte in primo grado e rimaste assorbite devono essere riproposte nel giudizio di appello, altrimenti si presumono rinunciate.

  • art. 343 c.p.c.

    È evocato per distinguere le ipotesi in cui, per domande o eccezioni esaminate e rigettate, è necessario l'appello incidentale.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se l'esposizione sommaria dei fatti non consente alla Corte di avere chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 215 c.c.

    È citato dal ricorrente a sostegno della censura sulla provenienza delle somme impiegate per l'acquisto; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è inammissibile e comunque fattuale.

  • art. 1150 c.c.

    È la norma invocata nel merito per fondare la richiesta di indennità conseguente al presunto incremento patrimoniale dell'ex coniuge; la Cassazione non esamina il punto per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 143 c.c.

    È richiamato nella ricostruzione dei fatti di causa come base dell'obbligo di collaborazione familiare, ma non costituisce ratio decisoria della pronuncia di legittimità.

  • art. 809 c.c.

    È menzionato dalla resistente nel merito per sostenere la qualificazione dell'operazione come donazione indiretta; la Cassazione non si pronuncia sul punto.

  • art. 93 c.p.c.

    La Corte ne esclude l'applicabilità alla richiesta del difensore della resistente di attribuzione diretta del compenso, perché mancava la dichiarazione di anticipazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di comprendere sia la vicenda sostanziale sia quella processuale senza dover consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • La mancata riproposizione in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande o eccezioni non accolte e rimaste assorbite comporta la presunzione di rinuncia, salvo i casi in cui occorra appello incidentale per questioni già esaminate e rigettate.
  • In cassazione non sono sindacabili come violazioni di legge le doglianze che, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della ricostruzione fattuale rimessa al giudice di merito.
  • Chi denuncia errori processuali o di omessa devoluzione deve indicare specificamente gli atti e le conclusioni rilevanti, così da consentire il controllo della Corte sulla fondatezza della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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