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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33413/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più condanne per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) relative a distinti periodi e distinte sentenze; il ricorrente deduceva identità di ruolo (organizzatore/capo), omogeneità delle modalità operative (stesse vie di introduzione della cocaina, uso di corrieri, transiti per Spagna e Svizzera) e continuità delle attività anche tramite spostamenti internazionali documentati dal passaporto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista il vincolo della continuazione tra i diversi sodalizi: la compagine degli organizzazioni è risultata mutare nel tempo, vi è un significativo iato temporale (circa un anno) tra la cessazione della prima e l'inizio della seconda associazione, e gli elementi prodotti (tra cui la documentazione dei viaggi) non provano in modo concreto e sufficiente un'operatività continuativa e un progetto criminoso unitario. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il riconoscimento della continuazione per altri concorrenti non vincola l'accertamento in sede esecutiva per diverso associato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che, sulla base degli elementi probatori, non sia stato dimostrato il requisito della continuità tra i sodalizi

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione per più reati e alla necessita' di valutare la unita' di disegno criminoso; la Corte ha applicato il principio secondo cui il riconoscimento per altri concorrenti non è automaticamente rilevante in sede esecutiva per un diverso soggetto

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale relativa al traffico internazionale di stupefacenti; i fatti di cui a questa norma sono stati oggetto delle sentenze tra le quali si chiedeva la continuazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la natura e la composizione dei vari sodalizi al fine di escludere la continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma in base alla quale il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021 - Zonno)

    Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021, Zonno

    Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione in sede cognitiva o esecutiva per un concorrente non è automaticamente rilevante relativamente a diverso associato in sede esecutiva

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 - Napolitano)

    Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano

    Principio che richiede un'analisi approfondita della natura, operatività e continuità dei sodalizi (contiguità temporale, programmi operativi, tipo di compagine) per riconoscere la continuazione tra reati associativi

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione tra reati associativi richiede più della mera omogeneità del titolo di reato: è necessaria una valutazione puntuale della contiguità temporale, dei programmi operativi e della composizione delle compagini.
  • La semplice riconducibilità di un imputato a ruoli analoghi in più periodi non basta: cambi di compagine, iati temporali significativi e la mancanza di prove concrete di operatività continuativa possono escludere la continuazione.
  • La prova dei viaggi o della presenza all'estero (es. passaporto) è utile ma non decisiva se non dimostra in modo concreto l'operatività continuativa e il coordinamento del progetto criminoso.
  • Il riconoscimento della continuazione in favore di un altro concorrente (coimputato) non vincola l'accertamento in sede esecutiva per il richiedente; ogni posizione va valutata autonomamente.
  • In sede esecutiva l'onere probatorio ricade su chi chiede il riconoscimento della continuazione: bisogna fornire elementi specifici che dimostrino l'unitarietà progettuale e l'operatività continuativa dei sodalizi.

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