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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25596/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società conveniva in giudizio due banche, poi una sola banca incorporante delle originarie convenute, chiedendo la restituzione di somme addebitate sul proprio rapporto per l'emissione di assegni circolari in favore di un terzo beneficiario, oltre interessi e danni ulteriori. La pretesa si fondava sull'allegazione che le firme apposte sui moduli di richiesta di emissione degli assegni fossero apocrife e non riconducibili al legale rappresentante della società, sicché l'emissione sarebbe avvenuta su richiesta di soggetto diverso dal titolare del conto. In primo grado la domanda veniva respinta per difetto di prova dell'an e del quantum del danno; in appello veniva riconosciuta la debenza di alcuni interessi, ma veniva negata la domanda restitutoria perché non era stato allegato e provato un effettivo pregiudizio patrimoniale, anche in relazione ai rapporti tra la società e la beneficiaria degli assegni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: nullità della sentenza per avere la Corte d'appello fondato la decisione su fatti non allegati né provati, in particolare sull'avvenuta consegna e incasso dei titoli da parte della beneficiaria; violazione dell'art. 2697 c.c. e, in relazione, degli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che l'onere probatorio sul debito della beneficiaria non gravasse su di essa e che il danno consistesse già nella diminuzione patrimoniale causata dall'emissione a firma apocrifa; violazione degli artt. 2033 c.c., 2697 c.c. e 82 r.d. 1736/1933, contestando che la fondatezza dell'azione risarcitoria fosse subordinata al previo esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito contro la beneficiaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla mancanza di specifica allegazione e prova di un pregiudizio patrimoniale effettivo derivante dall'incasso dei titoli e sulla mancata deduzione dell'inesistenza di rapporti debitori con la beneficiaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da una ratio decidendi non specificamente censurata: l'emissione di assegni circolari a favore di un beneficiario, anche se avvenuta per errore nell'individuazione del richiedente, non integra di per sé un danno patrimoniale risarcibile o un obbligo restitutorio della provvista; occorre allegare e provare un effettivo pregiudizio, in particolare l'assenza di un debito verso il beneficiario e l'incidenza patrimoniale dell'incasso. Le censure del ricorrente si limitavano a riproporre l'idea che la sola emissione irregolare bastasse a fondare il danno, senza confrontarsi con l'affermazione decisiva della Corte territoriale secondo cui mancava la dimostrazione della reale diminuzione patrimoniale. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la censura che non aggredisce la ratio decidendi è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Il tema del riparto dell'onere della prova è richiamato, ma la Corte osserva che le censure non si confrontano con l'accertata mancanza di allegazione/prova del pregiudizio patrimoniale effettivo.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento con il riparto probatorio, ma senza incidere sulla ratio della decisione di inammissibilità.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità del pregiudizio, ma la Corte non accoglie tale impostazione perché manca la prova del danno effettivo.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato per sostenere la ripetizione dell'indebito, ma la Corte ritiene non decisivo il profilo perché il ricorso non si confronta con la necessità di provare un effettivo pregiudizio patrimoniale.

  • art. 82 r.d. 1736/1933

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di individuare il soggetto legittimato all'azione; non viene valorizzato come decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile censurare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di questioni di merito o di una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
  • La sola emissione irregolare di assegni circolari, anche se con firma apocrifa sul modulo di richiesta, non integra automaticamente un danno patrimoniale risarcibile o un obbligo restitutorio della provvista.
  • Quando si pretende il ristoro di somme addebitate per un pagamento asseritamente non dovuto, occorre allegare e provare l'effettiva diminuzione patrimoniale, compresa la mancanza di un debito verso il beneficiario o altra ragione giustificativa del pagamento.
  • L'incasso del titolo da parte del beneficiario costituisce un antecedente fattuale rilevante, ma non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità della banca se non è dimostrato che l'esborso abbia causato un pregiudizio patrimoniale effettivo.
  • L'onere di dedurre e provare gli elementi costitutivi del danno non può essere eluso sostenendo in astratto che il terzo beneficiario fosse eventualmente debitore verso il correntista, quando tale circostanza non è stata specificamente allegata e dimostrata.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAssegno circolari
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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