Cassazione Civile, Ordinanza n. 26122/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di crediti d'imposta esposti in una dichiarazione dei redditi presentata il 19 settembre 1997 da un ente bancario poi confluito, per cessione e incorporazione, nella ricorrente. I crediti riguardavano Irpeg, imposta sul patrimonio netto ed eccedenze di ritenute. La ricorrente ha chiesto il rimborso con istanza presentata il 22 dicembre 2008 e pervenuta all'amministrazione il 31 dicembre 2008. L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo maturata la prescrizione decennale del diritto, decorrente dalla presentazione della dichiarazione, e ha escluso l'applicabilità della disciplina di favore dell'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003, perché la dichiarazione era successiva al 30 giugno 1997. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2935 c.c. e delle norme sul controllo automatizzato e sui termini di accertamento e rimborso, sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla scadenza del termine di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sicché l'istanza del 2008 avrebbe interrotto il termine decennale. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, L. n. 350/2003, per asserita disparità di trattamento nella scelta del 30 giugno 1997 come data limite per l'immunità dall'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando il credito d'imposta sia già esposto in dichiarazione, il diritto al rimborso non è soggetto al termine decadenziale dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dalla presentazione della dichiarazione stessa e non è inciso dal termine previsto per il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Quanto alla questione di costituzionalità, l'ha ritenuta manifestamente infondata, osservando che il legislatore ha fissato il 30 giugno 1997 in coerenza con il nuovo sistema del versamento unitario e della compensazione introdotto dal d.lgs. n. 241/1997; per le dichiarazioni successive a tale data il contribuente poteva compensare i crediti con i debiti fiscali, sicché la scelta legislativa non è irragionevole. Di conseguenza, avendo la dichiarazione data 19 settembre 1997, il credito si era prescritto il 19 settembre 2007. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del credito esposto in dichiarazione la Corte ha ritenuto che tale momento coincida con la presentazione della dichiarazione.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il termine per la liquidazione automatizzata della dichiarazione non incide sul decorso della prescrizione del diritto al rimborso del credito esposto in dichiarazione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza previsto da questa norma non si applica quando il credito d'imposta sia stato già evidenziato nella dichiarazione, perché in tal caso non occorre una specifica istanza per far valere il credito.
art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel fatto per indicare il termine di accertamento; la sua scadenza non è stata ritenuta decisiva per la decorrenza della prescrizione del credito.
art. 41, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo; non è stata riconosciuta una diversa regola utile a spostare la decorrenza della prescrizione.
art. 42-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo; non ha inciso sul principio secondo cui il credito esposto in dichiarazione segue la prescrizione ordinaria.
art. 44-bis, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel primo motivo; non ha modificato il regime della prescrizione del credito da rimborso esposto in dichiarazione.
art. 2, comma 58, L. 24 dicembre 2003, n. 350
La previsione che impedisce all'amministrazione di far valere la prescrizione per le domande di rimborso relative a dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997 è stata ritenuta non irragionevole e applicabile solo alle dichiarazioni entro quella data.
d.lgs. n. 241 del 1997
Ha introdotto il sistema del versamento unitario e della compensazione tra crediti e debiti fiscali; ciò giustifica la scelta legislativa di fissare il 30 giugno 1997 come limite temporale per la disciplina di favore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.
Massime di principio
- Quando un credito d'imposta è già indicato nella dichiarazione dei redditi, il diritto al rimborso non è soggetto al termine decadenziale previsto per le istanze di rimborso, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione del diritto al rimborso di un credito d'imposta esposto in dichiarazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, perché da quel momento l'amministrazione è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
- Il termine previsto per il controllo automatizzato o cartolare della dichiarazione non sospende né differisce la decorrenza della prescrizione del credito a rimborso.
- La scelta legislativa di limitare a dichiarazioni presentate entro una certa data l'operatività della disciplina che impedisce all'erario di eccepire la prescrizione è ragionevole se coerente con il mutato assetto normativo che consente la compensazione tra crediti e debiti fiscali.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la differenziazione temporale del trattamento trova giustificazione nel diverso regime fiscale applicabile alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della disciplina sulla compensazione.
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