Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45965/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato il riconoscimento del vincolo di continuazione tra: (i) reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e detenzione/cessione di stupefacenti commessi nel periodo 2009-2010 (con condotta perdurante), giudicati con una prima sentenza; e (ii) reati di cessione di stupefacenti commessi tra febbraio e marzo 2018, giudicati con una seconda sentenza. Contestava la motivazione per carenza e omissione, deducendo l'identità del modus operandi (stesso clan Di Martino, stesso contesto territoriale, stessa natura dello stupefacente), la perdurante partecipazione al clan dimostrata anche dal provvedimento di sorveglianza speciale (13/04/2021) e la descrizione di una attività criminosa protratta nel decennio 2009-2018. Ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per carente motivazione e contraddittorietà.

La decisione

La Corte Suprema ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi di diritto: per riconoscere la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine è necessario verificare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. Nel caso concreto la Corte d'appello ha rilevato la notevole distanza temporale tra le condotte (2009-2010 vs 2018), la diversità delle modalità esecutive (coltivazione e gestione di piantagioni nell'ambito associativo vs singoli episodi di cessione nel 2018) e l'assenza di elementi concreti che provassero la programmazione originaria dei reati del 2018. Il provvedimento di sorveglianza speciale può dimostrare la prosecuzione della partecipazione al clan, ma non prova la programmazione originaria dei reati-fine. Ricorso rigettato e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Distinzione tra diverse tipologie di reati in materia di stupefacenti; utilizzato per valutare la diversa modalità esecutiva (coltivazione/gestione piantagioni vs cessioni episodiche) e per escludere la omogeneità sufficiente a dimostrare la programmazione originaria.

  • art. 416 cod. pen.

    Rilevato che il provvedimento di prevenzione può dimostrare la prosecuzione nel tempo della partecipazione all'associazione (reato associativo), ma non automaticamente la programmazione originaria dei reati-fine commessi successivamente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato nei principi di diritto: la continuazione con i reati commessi in ambito associativo non deve essere riconosciuta automaticamente; è necessaria la verifica che i reati-fine siano stati programmati al momento dell'adesione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Oggetto della censura del ricorrente (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo la motivazione dell'ordinanza adeguata e conforme ai criteri giurisprudenziali.

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo e reati-fine richiede prova che i reati-fine fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nell'associazione; non basta la mera appartenenza al gruppo o la prosecuzione nel tempo.
  • Gli indicatori rilevanti per il riconoscimento della continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità e abitudini programmate; l'assenza di questi elementi concreti orienta verso il rigetto della continuazione.
  • Misure di prevenzione o provvedimenti che attestano la partecipazione continuata al clan dimostrano l'affiliazione e la prosecuzione dell'attività associativa, ma non provano automaticamente la programmazione originaria di specifici reati-fine commessi successivamente.
  • Una distanza temporale rilevante e modalità esecutive significativamente diverse sono fattori che ostano al riconoscimento della continuazione.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri investigativi e valutativi della fase di cognizione: il giudice deve compiere una verifica approfondita e motivata degli elementi indiziari, e il ricorrente ha l'onere di fornire elementi concreti a sostegno della programmazione originaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.