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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37422/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un lungo contenzioso tra due stabilimenti balneari sul litorale di Agropoli, relativo alla legittimità di titoli edilizi e provvedimenti amministrativi incidenti su opere realizzate sull’arenile e sull’utilizzo di aree demaniali. Dopo una precedente sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato, che aveva confermato il diniego di condono e l’ordine di demolizione di opere abusive e aveva annullato la sdemanializzazione e la vendita del suolo occupato, il Comune ha adottato successivi atti: alcune note sulla utilizzabilità dell’area e sulla conformità urbanistica di planimetrie depositate, e un provvedimento SUAP che rilasciava un permesso di costruire per un albergo su una delle particelle oggetto del contenzioso. Lo stabilimento concorrente ha quindi promosso ottemperanza davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato, che ha rigettato il ricorso ritenendo le note endoprocedimentali e il permesso di costruire riferito a una nuova iniziativa imprenditoriale, non scrutinabile in quella sede. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione e denegata giustizia, sostenendo che il Consiglio di Stato non avesse tutelato il giudicato poiché il nuovo permesso avrebbe consentito un’attività sostanzialmente identica a quella già dichiarata abusiva; 2) violazione dell’art. 32, comma 2, c.p.a., per mancata conversione dell’azione di ottemperanza in altra azione da riassumere davanti al TAR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure investissero non i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato il giudicato, valutato gli atti sopravvenuti e distinto il nuovo permesso di costruire da quello già oggetto di giudizio. Si tratta, secondo la Corte, di questioni interne alla giurisdizione di ottemperanza e quindi non sindacabili ex art. 362 c.p.c. Il secondo motivo è stato ugualmente dichiarato inammissibile perché formulato come violazione di legge sull’interpretazione dell’art. 32, comma 2, c.p.a., dunque non idoneo a configurare un vizio di giurisdizione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    richiamato dal ricorrente a sostegno del denunciato eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte osserva che la censura riguarda in realtà il modo di esercizio della giurisdizione di ottemperanza e quindi non integra un vizio esterno.

  • art. 362 c.p.c.

    indica il perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione; la Corte ribadisce che esso è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestazioni sul contenuto della decisione resa in ottemperanza.

  • artt. 24, 103 e 111 Cost.

    richiamati come parametri costituzionali della tutela giurisdizionale, ma non ritenuti violati, poiché le doglianze riguardano limiti interni e non un vero diniego di giustizia.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    invocato per la conversione dell’azione; la Corte reputa la censura una mera questione di interpretazione di legge processuale, non un vizio di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, quale parametro sopravvenuto applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato rese in sede di ottemperanza, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione; non sono deducibili come motivi di giurisdizione gli errori sull’interpretazione del giudicato, sulla valutazione degli atti sopravvenuti o sulle modalità di esecuzione della decisione.
  • Se la doglianza mira, in sostanza, a contestare il modo in cui il giudice amministrativo ha applicato o interpretato il giudicato e ha qualificato gli atti sopravvenuti, la censura resta interna alla giurisdizione di ottemperanza ed è inammissibile nel ricorso ex art. 362 c.p.c.
  • La lamentata mancata conversione del rito o dell’azione ai sensi del codice del processo amministrativo, quando prospettata come violazione di legge processuale, non integra di per sé un vizio di giurisdizione sindacabile in cassazione.
  • Il ricorrente che deduca un diniego di giustizia deve dimostrare una reale invasione o negazione della giurisdizione, non limitarsi a contestare il merito della valutazione del giudice amministrativo sulla portata del giudicato e sulla natura degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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