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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32523/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un procedimento ex lege n. 89 del 2001 dinanzi alla Corte d'appello, lamentando l'irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1997 con opposizione a decreto ingiuntivo e definito solo nel 2019. La Corte d'appello, con decreto emesso dal consigliere designato, aveva accolto la domanda e liquidato a ciascun ricorrente un indennizzo, oltre alle spese di lite. Con il ricorso per cassazione i soccombenti su un solo capo censuravano la regolazione delle spese, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice applicato la tabella relativa ai procedimenti monitori e per non avere aumentato il compenso in ragione della difesa plurima. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto direttamente contro il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello. Ha richiamato il principio per cui, nel rito introdotto dalla modifica del 2012 alla legge Pinto, avverso quel provvedimento non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, dovendo invece proporsi opposizione al collegio ai sensi dell'art. 5-ter L. n. 89 del 2001. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento ex legge Pinto, il decreto emesso dal consigliere delegato della corte d'appello non è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione.
  • Il rimedio esperibile avverso il decreto del magistrato delegato è l'opposizione al collegio prevista dall'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001.
  • La proposizione di un mezzo di impugnazione non previsto dalla disciplina speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La censura sulla liquidazione delle spese non può essere esaminata quando l'impugnazione è proposta con un rimedio processualmente errato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; il raddoppio del contributo unificato richiede specifici presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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