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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19969/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente aveva agito in sede monitoria per oltre 1,9 milioni di euro, invocando la clausola d) di una scrittura privata del 22 agosto 2008 tra la società proprietaria dell’immobile, la società conduttrice che gestiva una discoteca, un terzo acquirente e il ricorrente in proprio. La vicenda nasceva da un’operazione complessa: la vendita dell’immobile di Desenzano a un terzo, la rinuncia della conduttrice alla prelazione e l’impegno a trasferire l’attività in un nuovo immobile a Lonato (“Villa Madame”), con obblighi di pagamento mensili e rilascio di fideiussione; la clausola d) prevedeva un indennizzo al ricorrente qualora il progetto non fosse andato a buon fine nei tempi previsti. Dopo inadempimenti nei pagamenti e nella garanzia, e dopo un successivo accordo con il nuovo proprietario dell’immobile di Desenzano, il nuovo locale non era stato reso disponibile anche per mancanza di autorizzazioni comunali. In primo grado l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata accolta e il decreto revocato; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’autonomia della clausola indennitaria e trascurato il dato letterale che subordinava l’indennizzo alla sola ipotesi di mancato seguito al progetto "Villa Madame"; 2) violazione degli artt. 1355, 1358 e 1359 c.c., sostenendo che la condizione di rilascio entro il 30 giugno 2009 fosse meramente potestativa e nulla, oppure dovesse considerarsi avverata per comportamento contrario a buona fede di chi aveva interesse contrario; 3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione insanabilmente contraddittoria sulla natura autonoma o condizionata dell’obbligazione di indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettando violazione delle regole ermeneutiche, in realtà mirava a ottenere una diversa valutazione del merito e non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva interpretato la clausola nel contesto complessivo della convenzione e secondo la sua funzione pratica. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per novità delle questioni, poiché il tema della condizione meramente potestativa e della sua eventuale nullità/avveramento non era stato trattato dalla sentenza di merito e veniva introdotto in cassazione su basi fattuali nuove. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la dedotta contraddizione non era interna alla sentenza, ma derivava da una diversa esegesi del contratto proposta dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta nel contesto complessivo dell’atto, non in modo isolato.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione deve essere coerente con buona fede e con gli interessi concretamente tutelati dalle parti.

  • art. 1369 c.c.

    Rileva la funzione pratica del contratto e la sua causa concreta.

  • art. 1355 c.c.

    Il tema della condizione meramente potestativa è stato ritenuto nuovo e quindi non esaminabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un dovere di comportamento conforme a buona fede nella pendenza della condizione.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per prospettare l’avveramento fittizio della condizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è stata ritenuta contraddittoria, poiché la pretesa antinomia discendeva da una diversa lettura del contratto, non da proposizioni inconciliabili della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme al vizio di motivazione per sostenere l’insanabile contraddittorietà della decisione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova interpretazione del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel nuovo testo è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una clausola contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del significato della pattuizione sotto la veste della violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.
  • Nell’ermeneutica contrattuale il dato letterale è importante ma non autosufficiente: la clausola va letta nell’intero contesto negoziale, alla luce della comune intenzione delle parti, della funzione pratica dell’accordo e della coerenza sistematica tra le sue previsioni.
  • La censura di motivazione contraddittoria è fondata solo se la sentenza contiene proposizioni effettivamente inconciliabili; non basta prospettare una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Le questioni nuove, specie quando presuppongono l’allegazione di ulteriori fatti non trattati nei gradi di merito, sono inammissibili in cassazione.
  • Quando una clausola indennitaria è inserita in una più ampia operazione negoziale, la sua efficacia e il suo sorgere possono essere condizionati dal rispetto dell’intero programma contrattuale, non da una lettura atomistica della singola espressione testuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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