Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 407/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte di Enel di un'area del proprio fondo (cabina e pali) e lo spostamento/demolizione con condanna al risarcimento; Enel aveva eccepito difetto di giurisdizione e, nel merito, aveva chiesto il riconoscimento di una servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, la costituzione coattiva della servitù. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità dell'occupazione e ordinato lo spostamento con condanna al pagamento di indennità e danni; la Corte d'Appello, invece, rigettando parte delle domande dell'attore, aveva riconosciuto la costituzione di una servitù convenzionale in favore di Enel sulla base di una clausola del rogito di acquisto del 28/4/2011 che attribuiva ad Enel la proprietà superficiaria della cabina e il diritto a mantenere l'impianto. Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi (violazione art.112 c.p.c. per mutatio libelli; errata interpretazione della clausola come contratto a favore di terzo e violazione degli artt.1411 e 1362 c.c.; inesistenza di titoli concessori a favore di Enel), mentre Enel ha proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale (per quanto proponibile). Ha ritenuto infondati il primo motivo (la Corte d'Appello non ha violato il divieto di mutatio libelli quando ha riconosciuto un diritto reale autodeterminato sulla base di un titolo diverso da quello originariamente dedotto) e il secondo (l'interpretazione del contratto come idoneo a costituire una servitù a favore di terzo era una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, essendo plausibile e conforme ai canoni ermeneutici applicati); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché non attinente alla ratio decidendi. Quanto al ricorso incidentale relativo alle spese, è stato ritenuto infondato: la compensazione delle spese per reciproca soccombenza è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Di conseguenza i ricorsi sono rigettati e le spese sono compensate; è altresì dato atto della possibile applicazione dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Consente che il giudice accolga il petitum anche fondandolo su un titolo diverso da quello dedotto in precedenza quando si tratta di diritti autodeterminati (diritti reali come la proprietà e le servitù), senza integrare mutatio libelli.

  • art. 1411 cod. civ.

    Disciplina il contratto a favore di terzo; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie alla costituzione di una servitù convenzionale a favore di Enel ove sussistano i requisiti (forma scritta, vincolo a carico del fondo promittente, vantaggio determinato o determinabile per il terzo, volontà inequivoca delle parti, interesse dello stipulante).

  • art. 1362 cod. civ.

    Norma sull'interpretazione del negozio giuridico: la Corte ha richiamato che l'interpretazione del contratto è accertamento di merito e non sindacabile in cassazione salvo violazione dei canoni legali di interpretazione o motivazione insufficiente.

  • art. 952 e ss. cod. civ.

    Richiamati dal ricorrente in tema di accessione e proprietà delle costruzioni su demanio una volta estinti titoli concessori: la Corte ha ritenuto la questione superata dalla constatazione della servitù contrattuale nel rogito.

  • art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Limita il sindacato della Cassazione in ordine alle spese processuali: la valutazione della compensazione delle spese è discrezionale del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art.360 n.3.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi di soccombenza; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti del ricorrente soccombente su motivo non assorbito.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a diritti reali (proprietà, servitù) il giudice può riconoscere il diritto invocato anche sulla base di un titolo diverso da quello dedotto in origine senza integrare mutatio libelli: la causa petendi si identifica nel diritto e nella cosa.
  • Un contratto a favore di terzo può costituire una servitù prediale se sono rispettati i requisiti (forma scritta, vincolo a carico del fondo servente, vantaggio per il terzo determinato o determinabile, volontà inequivoca delle parti, interesse dello stipulante); la valutazione della sussistenza di tali requisiti è tipicamente di merito.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per carenza di motivazione.
  • La precedente titolazione amministrativa (es. concessione demaniale) non esclude che successivamente possa sussistere una servitù convenzionale costituita con atto scritto cui ha partecipato anche solo il proprietario del fondo servente.
  • La compensazione delle spese processuali per reciproca soccombenza è esercizio discrezionale del giudice di merito e difficilmente capovolgibile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge.
  • In ipotesi di soccombenza parziale o motivi non assorbiti, il giudice può disporre ulteriori addebiti amministrativi (es. contributo unificato) secondo le norme vigenti (DPR 115/2002).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.