Cassazione Civile, Sentenza n. 369/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Torino che ha rigettato la loro opposizione distributiva avverso il secondo progetto di riparto nell'esecuzione immobiliare: sostengono (1) che un sequestro conservativo penale, mai revocato, costituiva titolo esecutivo a loro favore; (2) che l'effetto espansivo di cui all'art.336 c.p.c. avrebbe dovuto mantenere operante la sentenza di primo grado civile nonostante successiva pronuncia di appello poi annullata; (3) che doveva trovare applicazione il rimedio dell'indebito/arricchimento a vantaggio dei ricorrenti; (4) che la liquidazione delle spese è viziata dalla riunione dei procedimenti e dalla valutazione del valore della lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato la mancata notifica ai litisconsorti necessari (Maunero e la società Niozia) ma ha deciso il ricorso per evidente infondatezza. Motivazioni principali: (I) la questione sul sequestro conservativo non era stata sollevata nella fase di merito civile ed è quindi preclusa; inoltre il sequestro si era convertito in pignoramento e la sorte del titolo dipendeva dagli sviluppi del procedimento penale; (II) l'annullamento della sentenza d'appello non fa rivivere automaticamente la sentenza di primo grado: l'effetto utile deriva dalla nuova sentenza d'appello resa dopo il rinvio; (III) il rimedio per indebito e la disciplina dell'arricchimento senza causa non sono applicabili perché i pagamenti eseguiti in sede di riparto erano effettuati in favore di creditori muniti di titolo e legittimati alla partecipazione alla distribuzione; (IV) censura sulle spese inammissibile per genericità e, comunque, il Tribunale ha correttamente calcolato il valore della lite tenendo conto della comunanza di interessi, giustificando la condanna in solido. La Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese a favore di ciascuna parte controricorrente (liquidate in euro 5.500,00 per compensi oltre oneri forfettari 15% ed esborsi euro 200,00 e accessori), e dà atto dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come causa di legittimità per i motivi di diritto; la Corte ha ritenuto i motivi prospettati infondati alla stregua di tale doglianza.
artt. 474, 498, 499 c.p.c.; art. 316 c.p.p.
Riferimenti connessi alla tematica del sequestro conservativo penale e del suo trattamento in sede esecutiva: la questione non può essere valorizzata in cassazione se non dedotta nel merito civile; inoltre il sequestro, convertito in pignoramento, segue la sorte del procedimento penale che lo ha formato.
art. 336, comma 2 c.p.c.
Richiamato rispetto alla presunta efficacia retroattiva/espansiva: la Corte ha escluso che l'annullamento della sentenza d'appello possa far rivivere la sentenza di primo grado; l'effetto ripristinatore dipende dalla nuova decisione resa dopo il rinvio.
artt. 512 e 617 c.p.c.; art. 1189 c.c.; art. 2041 c.c.
Richiamati in relazione al rimedio dell'indebito e all'arricchimento senza causa: la Corte ha ritenuto inapplicabili tali istituti perché le somme distribuite risultavano dovute a creditori muniti di titolo valido al momento del riparto.
artt. 90 e 91 c.p.c.; art. 1292 c.c.; d.m. n. 55 del 2014 (art. 4)
Norme richiamate per la liquidazione delle spese: la Corte conferma che la condanna in solido è ammessa quando sussiste comunanza di interessi e identità delle questioni, giustificando la valutazione del valore della lite e la ripartizione delle spese.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte attesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'onere integrativo di versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, previsto dalla norma in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In opposizione distributiva, la mancata notifica a litisconsorti necessari può essere superata quando il ricorso è manifestamente infondato; il giudice di legittimità può decidere per manifesta infondatezza senza integrazione del contraddittorio.
- Un sequestro conservativo penale convertito in pignoramento segue le vicende del procedimento penale: la sua efficacia come titolo esecutivo dipende dall'esito del processo penale che lo ha determinato.
- L'annullamento di una sentenza d'appello non determina di per sé la riviviscenza automatica della sentenza di primo grado; gli effetti utili ai crediti civili derivano dalla nuova sentenza d'appello resa dopo il rinvio.
- Pagamenti eseguiti in sede di riparto a favore di creditori muniti di titolo riconosciuto dalla procedura difficilmente configurano indebito o arricchimento senza causa a vantaggio di terzi esclusi dal riparto.
- La liquidazione delle spese processuali può essere disposta in solido a carico di più soccombenti quando esista comunanza di interessi e identità di questioni, anche se i valori dei singoli crediti sono differenti.
- Chi propone impugnazione manifesta infondatezza rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare contributi aggiuntivi (es. art.13 DPR 115/2002) in caso di rigetto.
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