Cassazione Civile, Sentenza n. 382/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino (decreto del Giudice di pace di Torino n.11601/2022) per violazione degli artt.13, comma 2, 14 commi 3 e 5-ter del d.lgs. n.286/1998 e dell'art.15 Direttiva 2008/115/CE: si censura la mancata trasmissione al Giudice della documentazione relativa al primo provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa e l'omesso esame della legittimità di quel provvedimento presupposto, con conseguente impoverimento del sindacato giurisdizionale sulla convalida del trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato senza rinvio il decreto impugnato (cassazione senza rinvio, art.382 u.c. c.p.c.), rilevando che il Giudice di pace ha violato la normativa nazionale e i principi eurounitari: il giudice della convalida deve poter valutare, con gli elementi del fascicolo e con gli eventuali chiarimenti acquisiti in contraddittorio, la manifesta illegittimità degli atti che presiedono al trattenimento (anche se anteriori non immediatamente connessi), e il questore deve trasmettere la documentazione necessaria. Inoltre la sentenza enuncia un principio di diritto che affida all'amministrazione il principale onere probatorio e riconosce al giudice il potere/dovere di integrare d'ufficio le fonti di conoscenza quando necessario e compatibilmente con i tempi ristretti della procedura. Sul piano processuale, essendo decorso il termine perentorio per la convalida, la cassazione è stata pronunciata senza rinvio. Rilevazioni su spese: indicazioni sulla liquidazione del compenso al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
D.lgs. n.286/1998 (T.U. Immigrazione)
Art. 14, comma 3: "Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento"; Art. 14, comma 4: "il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1"; Art.13, comma 2, lett. a) richiamato come titolo di espulsione per inosservanza dei controlli di frontiera.
La Corte interpreta l'art.14 come imponente l'obbligo del questore di depositare al giudice la documentazione fondante il trattenimento (e l'espulsione) e riconosce che il giudice, nella convalida, deve verificare i requisiti di legge anche rilevando d'ufficio la manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti.
Art. 20, comma 1: "il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato con le modalita' di cui all'art. 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento".
Individua la documentazione minima da comunicare all'interessato e da allegare al fascicolo che il questore deve mettere a disposizione del giudice; contribuisce alla definizione dell'onere probatorio dell'amministrazione.
Direttiva 2008/115/CE
Adottata come parametro eurounitario: secondo la Corte e la giurisprudenza della CGUE, il controllo giudiziario del trattenimento deve consentire all'autorità giudiziaria di rilevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo e di quanto eventualmente acquisito in contraddittorio, eventuali violazioni dei presupposti di legittimità previsti dal diritto dell'Unione, anche se non dedotte dall'interessato.
Direttiva 2013/33/UE
Riferimento eurounitario richiamato per i principi di tutela e diritto di essere ascoltati; contribuisce alla logica che il giudice deve verificare pienamente i presupposti di legittimità del trattenimento.
Regolamento (UE) n.604/2013
Richiamato con riferimento agli obblighi procedurali e alla tutela dei diritti fondamentali connessi alle procedure di determinazione dello Stato competente e al trattenimento collegato.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 6 e art. 47)
Art.6 (diritto alla libertà) e art.47 (diritto a un ricorso effettivo): usati per orientare un'interpretazione conformativa delle norme nazionali che rafforza il controllo giudiziario del trattenimento.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 5, par.1)
Richiamata quale parametro di legittimità per le restrizioni della libertà personale: la detenzione per scopi di espulsione è ammessa solo se la procedura è regolare, rafforzando l'obbligo di controllo giudiziario.
Massime di principio
- Il giudice della convalida del trattenimento deve poter esaminare, con gli elementi del fascicolo e con quanto acquisito in contraddittorio, la "manifesta illegittimità" degli atti che fondano il trattenimento, anche se tali atti sono anteriori e non immediatamente connessi al provvedimento impugnato.
- Il principale onere probatorio circa la legittimità della misura restrittiva grava sull'amministrazione che deve trasmettere al giudice la documentazione minima prevista (art.14 d.lgs.286/98 e art.20 d.P.R.394/1999); la mancata produzione pregiudica il sindacato giurisdizionale.
- Il giudice ha il potere/dovere di integrare d'ufficio la istruttoria quando, anche sulla base delle osservazioni del trattenuto, ritenga "necessario" approfondire aspetti rilevanti per la legittimità del trattenimento, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.
- Se, a seguito del controllo, permane un dubbio qualificato sulla legittimità del provvedimento presupposto del trattenimento, il giudice non può convalidare o prorogare la misura.
- La giurisprudenza e la CGUE impongono un controllo effettivo e non meramente formale: il giudice può rilevare d'ufficio violazioni del diritto dell'Unione rilevanti per la legittimità del trattenimento, anche se non dedotte dall'interessato, ma deve comunque garantire il contraddittorio invitando le parti a prendere posizione.
- In caso di mancato rispetto dei termini per la convalida, il provvedimento di convalida viziato può essere cassato senza rinvio quando il termine perentorio è decorso.
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