Cassazione Civile, Sentenza n. 372/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione del credito ipotecario derivante da un mutuo fondiario del 13/6/2014 per €. 1.180.158,76. Il Fallimento dedusse che il finanziamento era nullo per violazione dell'art. 2358 c.c. (divieto di assistenza finanziaria funzionale all'acquisto di azioni proprie), sostenendo l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'erogazione del mutuo e l'acquisto di azioni della stessa banca da parte dei soci collegati (tramite trasferimenti per €. 500.000, bonifici a Kuma S.r.l. e successiva sottoscrizione dell'aumento di capitale). Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo provato il collegamento negoziale e dichiarando la nullità dell'intero mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c.; la banca ha quindi impugnato il decreto in Cassazione con cinque motivi, lamentando (tra l'altro) errata valutazione dei fatti e illegittima applicazione dell'art. 2358 alle banche popolari nonché la sanzione della nullità totale anziché parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 2358 c.c. è applicabile, se compatibile, anche alle società cooperative per azioni e quindi alle banche popolari; ha ritenuto che la norma è di natura imperativa e che la violazione delle condizioni ivi previste comporta la nullità del contratto di finanziamento (art. 1418 c.c.). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito circa il collegamento funzionale (anche sulla base di prove presuntive come la coincidenza temporale e i flussi bancari) e ha escluso che il giudicato endofallimentare relativo al diverso finanziamento chirografario impedisse l'accertamento dell'unitarietà dell'operazione e la declaratoria di nullità anche del mutuo ipotecario. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile il motivo relativo alla nullità parziale per carenza di autosufficienza del ricorso e ha confermato l'inammissibilità di domande nuove in sede di opposizione allo stato passivo (ripetizione d'indebito) quando non siano state proposte nella fase di insinuazione al passivo. Spese di giudizio condannate alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 2358 c.c.
la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste
Norma applicabile anche alle società cooperative per azioni e alle banche popolari compatibilmente; norma imperativa di grado elevato la cui violazione (in assenza delle condizioni autorizzative) determina la nullità dell'operazione d'assistenza finanziaria (mutuo e atto d'acquisto delle azioni)
art. 2519 c.c.
Stabilisce che le disposizioni delle S.p.A. si applicano alle cooperative per quanto non previsto e se compatibili; la Corte l'ha usata per estendere l'applicazione dell'art. 2358 alle cooperative per azioni
art. 2529 c.c.
Disciplina l'acquisto di azioni proprie da parte delle cooperative e il relativo limite quantitativo; non esclude però l'applicazione delle disposizioni sull'assistenza finanziaria (art. 2358) se compatibili
art. 2525 c.c.
Richiamato in tema di disciplina delle azioni nelle cooperative; la Corte rileva che non contiene un richiamo esplicito ad art. 2358 ma non esclude la sua applicabilità
art. 1418 c.c.
Fondamento della nullità contrattuale: la Corte ritiene che la violazione dell'art. 2358 integri una norma imperativa la cui inosservanza, in mancanza delle condizioni legittimanti, comporta la nullità del contratto di finanziamento
art. 1419 c.c.
Norma sulla nullità parziale: la Corte ricorda che la valutazione se la nullità debba estendersi all'intero contratto o solo a parte spetta al giudice di merito e non è stata adeguatamente dedotta in cassazione dalla ricorrente
art. 96, comma 5, l.fall.
Regola l'efficacia dell'accertamento dello stato passivo nella procedura fallimentare; la Corte distingue gli effetti del giudicato endofallimentare rispetto alla possibilità di accertare unitariamente collegamenti fra più contratti
art. 95 l.fall.
Prevede la partecipazione e l'audizione del legale rappresentante della società fallita nella verifica dello stato passivo: le dichiarazioni rese sono utilizzabili come fonti di prova nel procedimento
artt. 98 e 99 l.fall.
Norme sul procedimento di opposizione allo stato passivo: la Corte ribadisce che in tale giudizio non sono ammissibili domande nuove che non siano già state proposte in sede di insinuazione al passivo
art. 150-bis TUB
Norma che elenca le disposizioni del codice civile non applicabili alle banche popolari; il fatto che non includa art. 2358 implica la presunzione di applicabilità di quest'ultimo alle banche popolari salvo incompatibilità
art. 161 TUB
Ha abrogato il precedente d.lgs. sulle banche popolari; la Corte lo usa per argomentare che il legislatore non ha inteso consentire liberamente anticipazioni per l'acquisto di azioni proprie da parte delle banche popolari
art. 2033 c.c.
Richiamato in riferimento all'indebito oggettivo conseguente a un contratto nullo; la Corte osserva però che la domanda di ripetizione d'indebito proposta tardi è inammissibile nell'opposizione allo stato passivo
art. 2042 c.c.
Principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa: la Corte sottolinea i limiti di proponibilità in presenza di titoli nulli o illeciti
art. 2729 c.c.
Riguarda i requisiti della prova per fatti che richiedono precisione, gravità e concordanza; la Corte ricorda che il giudice di merito valuta la gravità delle presunzioni
art. 116 l.fall.
Attribuisce al giudice delegato la valutazione delle prove nella verifica dello stato passivo; le dichiarazioni del legale rappresentante sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudice
Massime di principio
- L'art. 2358 c.c., che vieta prestiti o garanzie funzionali all'acquisto di azioni proprie salvo condizioni autorizzative, può essere applicato anche alle società cooperative per azioni e alle banche popolari quando non vi sia incompatibilità normativa.
- La violazione delle condizioni previste dall'art. 2358, essendo norma imperativa a tutela di interessi di sistema (soci e creditori), può determinare la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (mutuo e atto di acquisto delle azioni) ai sensi dell'art. 1418 c.c.
- L'accertamento del "collegamento funzionale" tra finanziamento e acquisto di azioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; questo può fondarsi anche su prove presuntive (coincidenze temporali, flussi, comportamenti) se dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
- Un decreto di rigetto definitivo di un credito in sede di verifica (giudicato endofallimentare) non impedisce che, in altra domanda relativa a diverso rapporto contrattuale, il giudice accerti l'unitarietà dell'operazione complessiva e la nullità anche di altri contratti collegati.
- Nell'opposizione allo stato passivo non sono ammesse domande nuove o mutazioni sostanziali del petitum rispetto a quanto già insinuato al passivo; richieste di ripetizione d'indebito proposte per la prima volta in opposizione possono essere inammissibili.
- Se si intende sostenere la nullità solo parziale del contratto (art. 1419 c.c.), la questione deve essere dedotta e trattata in sede di merito e adeguatamente riprodotta nel ricorso per cassazione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le dichiarazioni del legale rappresentante della società fallita rese nella verifica dello stato passivo sono utilizzabili come elementi di prova, sottoposti al prudente apprezzamento del giudice delegato e del tribunale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 320/2025 del 08/01/2025
- Sentenza civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 348/2025 del 08/01/2025
- Sentenza civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 369/2025 del 08/01/2025
- Sentenza civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 370/2025 del 08/01/2025
- Sentenza civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 382/2025 del 08/01/2025
- Sentenza civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 389/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →