Cassazione Civile, Sentenza n. 320/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo ex art.36-bis d.P.R. 600/1973 relativa al tardivo versamento IRES per la dichiarazione del 2007 dell'Istituto Postelegrafonici (poi confluito nell'INPS). L'INPS sosteneva che l'Istituto fosse esente dall'IRES per due ragioni: (i) equiparazione normativa alle "amministrazioni dello Stato" ai sensi dell'art.22 d.P.R. 542/1953, che a suo avviso doveva comportare l'esclusione prevista dall'art.74, comma 1, del t.u.i.r.; (ii) l'ente svolgeva esclusivamente attività previdenziale e assistenziale (decommercializzazione ex art.74, comma 2, t.u.i.r.). La controversia riguardava anche la natura dei redditi dichiarati (redditi fondiari e di capitale) e la loro tassabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Motivazione: l'elenco di soggetti esenti dall'IRES previsto dall'art.74, comma 1, t.u.i.r. è tassativo e non ricomprende l'Istituto Postelegrafonici; l'art.22 del d.P.R. 542/1953 non può essere invocato per ottenere un'esenzione generale alla luce della successiva disciplina fiscale e del principio di stretta interpretazione delle esenzioni; l'art.74, comma 2, t.u.i.r. opera invece come decommercializzazione limitata alle attività previdenziali/assistenziali/comuni previste e solo se l'ente è istituito esclusivamente per tali fini, mentre redditi di altra natura (es. fondiari, di capitale) restano assoggettati a tassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificazione del fatto materiale omesso. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 4.900,00 oltre spese prenotate a debito) e ad ulteriori oneri previsti dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) art. 74
Comma 1: elenco tassativo di organi e amministrazioni dello Stato cui si applica esclusione assoluta dall'IRES; comma 2: decommercializzazione limitata per specifiche attività previdenziali/assistenziali/sanitarie svolte da enti istituiti esclusivamente a tali fini, senza esenzione assoluta per altre attività o redditi
d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) art. 73
Definisce la soggettività passiva IRES per enti pubblici e privati diversi dalle società, richiamando la disciplina della tassazione per enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale
d.P.R. n. 542 del 1953
Definizione dell'Istituto Postelegrafonici come ente di diritto pubblico e, in alcune disposizioni, come 'considerato Amministrazione dello Stato' agli effetti fiscali; la Corte ha rilevato che tali previsioni non prevalgono sulla disciplina successiva del t.u.i.r. e delle norme abrogative
d.P.R. n. 601 del 1973
Disposizione che abroga le precedenti esenzioni e agevolazioni tributarie non contemplate dal decreto stesso, impedendo la trasposizione automatica di trattamenti fiscali storici in favore di soggetti diversi dallo Stato con la nuova disciplina
d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede il controllo fiscale che ha dato origine alla cartella relativa al tardivo versamento dell'IRES
d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per dare atto degli ulteriori presupposti processuali per l'applicazione degli oneri a carico del ricorrente (riscossioni/penalità processuali)
Massime di principio
- L'esenzione IRES prevista dall'art.74, comma 1, t.u.i.r. va interpretata in modo tassativo: solo gli organi e amministrazioni espressamente elencati sono esclusi dall'imposizione per tutti i loro redditi.
- Per enti pubblici che svolgono attività previdenziali, assistenziali o sanitarie, l'art.74, comma 2, opera come decommercializzazione limitata: le attività istituzionali possono non costituire esercizio di attività commerciale, ma altri redditi (fondiari, di capitale, o derivanti da attività non istituzionali) restano imponibili.
- Disposizioni e agevolazioni fiscali anteriori alla riforma del sistema di imposte dirette non si trasportano automaticamente nel nuovo regime: norme abrogative (es. art.42 d.P.R. 601/1973) e principio di stretta interpretazione delle esenzioni impediscono estensioni automatiche.
- Chi invoca l'esenzione o la non commercialità deve specificare la natura dei redditi e dimostrare che l'ente è istituito esclusivamente per attività esenti; altrimenti l'amministrazione fiscale può assoggettare a tassazione redditi diversi dalle attività istituzionali.
- I ricorsi per cassazione fondati su omesso esame di fatti (art.360, n.5) richiedono l'indicazione puntuale del fatto materiale che sarebbe stato omesso; censure generiche o di 'ultrapetizione' sono spesso inammissibili.
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