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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5829/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per rapina impropria aggravata e porto in luogo pubblico di forbici in concorso. I punti principali: 1) contestazione della lettura in dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ex art. 512 c.p.p. per presunta prevedibile irreperibilità della vittima (soggiorno presso la Caritas); 2) contestazione dell'adeguatezza delle ricerche svolte per reperire la persona offesa; 3) censura per condanna basata, a giudizio dell'imputato, unicamente sulle dichiarazioni della vittima (richiamo art. 526 c.p.p.); 4) deduzione di mancata prova del concorso nel reato e dell'inesistenza di consapevolezza circa il possesso delle forbici da parte del coimputato; 5) dedotta applicabilità del concorso anomalo (art. 116 c.p.) per condotte imprevedibili del coautore; 6) contestazione della responsabilità per il reato di porto di forbici ex art. 4 L. 110/1975; 7) richiesta dell'attenuante per il modesto valore del bene sottratto (20 euro, art. 62 n.4 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in toto. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la sopravvenuta irreperibilità della persona offesa era imprevedibile e che tutte le ricerche possibili erano state effettuate; ha confermato la legittimità della lettura delle dichiarazioni ex art. 512 c.p.p. perché sorrette da adeguata motivazione e perché corredate da riscontri esterni (ammissioni dell'imputato, fermo dei due soggetti vicino al luogo del fatto in possesso della Playstation indicata dalla vittima e delle forbici). La Corte ha altresì ritenuto correttamente valutata la responsabilità in concorso: la condotta del ricorrente è stata interpretata come 'spalleggiamento' del complice e la minaccia con le forbici è risultata prevedibile nell'ambito dell'azione congiunta; perciò la responsabilità per la rapina e per il porto delle forbici è stata confermata. L'attenuante per il modesto valore del bene è stata esclusa perché, nel reato di rapina, non è sufficiente il solo basso valore economico del bene ma va considerato l'effetto lesivo complessivo sulla persona. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali quando la presenza del dichiarante diventi oggettivamente impossibile per irreperibilità sopravvenuta non volontaria; la valutazione dell'imprevedibilità è rimessa al giudice di merito con motivazione idonea (prognosi postuma).

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiama il principio che la condanna non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni non dibattimentali senza adeguate garanzie; tuttavia tali dichiarazioni possono risultare determinanti se sono controbilanciate da solide garanzie procedurali e riscontri esterni.

  • art. 116 cod. pen.

    La responsabilità del concorso è esclusa per fatti imprevedibili dall'autore della condotta connessa solo se l'evento diverso non poteva essere ritenuto possibile neppure sotto il profilo del dolo indiretto; il giudizio sulla prevedibilità è rimesso al merito.

  • art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per il limitato valore del danno non si applica automaticamente alla rapina: occorre valutare la speciale tenuità complessiva del pregiudizio, anche in relazione alle lesioni alla libertà e all'integrità morale e fisica della persona offesa.

  • art. 4 L. 110/1975

    Il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere può essere contestato anche al concorso quando lo strumento è stato utilizzato nell'ambito dell'azione congiunta, anche se il possesso materiale era del coimputato.

  • Giurisprudenza Corte EDU (Al-Khawaja e Tahery; Schatschaachwili)

    Ammette condanne basate su dichiarazioni non rese in dibattimento purché l'assenza del teste sia giustificata e vi siano garanzie compensative e riscontri che corroborino le dichiarazioni.

Massime di principio

  • La lettura in dibattimento di dichiarazioni predibattimentali è ammissibile se l'irreperibilità del dichiarante è sopravvenuta e imprevedibile; il giudice di merito deve motivare in modo rigoroso le ricerche svolte.
  • Le dichiarazioni non assunte in udienza possono formare la base della condanna solo se corredate da riscontri esterni e da garanzie procedurali che compensino l'assenza del contraddittorio.
  • La responsabilità del concorrente si valuta alla luce della prevedibilità delle condotte del coautore: azioni sinergiche e comportamenti che 'spalleggiano' il complice possono integrare il concorso anche se l'atto violento/materiale è posto in essere da un altro.
  • Il possesso materiale di un'arma o strumento atto ad offendere in capo al coimputato non esclude automaticamente la responsabilità del concorrente se lo strumento è stato utilizzato nel contesto dell'azione comune.
  • Per l'attenuante del 'modesto valore' nel reato di rapina non basta il basso valore economico del bene: è necessaria una valutazione complessiva della tenuità del danno, considerando la lesione della libertà e dell'integrità della vittima.

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