Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 5/05/2021 nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 278 c.p. (offese al Presidente della Repubblica). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della perquisizione e del sequestro per presunta maturazione del termine di 30 giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere (richiamando artt. 346 e 343 c.p.p. e la disciplina sulla procedibilità), nonché invocava la giurisprudenza CEDU (Brazzi v. Italia) per sostenere la necessità di rimedi impugnatori contro perquisizioni; 2) illegittimità del cosiddetto sequestro digitale omnibus perché il decreto non avrebbe specificato finalità, esigenze probatorie, attività da svolgere e durata in conformità alla giurisprudenza che limita sequestri informatici generalizzati; 3) carenza di fumus commissi delicti in relazione al delitto di diffamazione/inguria verso il Presidente della Repubblica, perché le espressioni contestate sarebbero critiche ma non offensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il termine di 30 giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere è di natura ordinatoria e non perentoria, pertanto il P.M. poteva eseguire il sequestro probatorio nell'ambito delle indagini preliminari anche in assenza dell'autorizzazione; 2) la nullità della perquisizione non si trasmette al sequestro delle cose rinvenute né ne rende automaticamente inutilizzabili i materiali; 3) il decreto di sequestro conteneva motivazione non generica circa la necessità di acquisire il materiale informatico (indicando tipologie di dati, finalità investigative e l'esigenza di copia forense e verifica accessi/account); 4) in relazione al fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame aveva fornito ragioni concrete e citato espressioni usate dal ricorrente ritenute compatibili con la configurazione dell'art. 278 c.p.; pertanto il riesame ha correttamente verificato l'astratta configurabilità del reato e l'utilità di acquisire ulteriori elementi di prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 278 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica); la Corte considera che le espressioni riportate sono idonee, in astratto, a configurare il reato ai fini del fumus commissi delicti

  • artt. 343 e 346 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla procedibilità e alle attività del pubblico ministero; la Corte interpreta il termine per la richiesta di autorizzazione come ordinatorio e non perentorio, consentendo atti di indagine (compreso il sequestro) prima dell'autorizzazione

  • art. 313 cod. pen.

    Menzionato dal ricorrente come riferimento normativo per l'autorizzazione (richiesta contestuale), ma la Corte non basa la decisione su una diversa valutazione di questo articolo

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro probatorio: la Corte valuta la conformità del decreto di sequestro alle finalità e ragioni che giustificano l'acquisizione di materiale informatico

  • art. 344 cod. proc. pen.

    art. 344 c.p.p. (richiamato nel testo come riferimento al termine di 30 giorni)

    Richiamato nel contesto del termine temporale per la richiesta di autorizzazione; la Corte lo interpreta in senso non perentorio

  • artt. 50 e 129 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla giurisprudenza per delineare limiti agli atti del pubblico ministero prima dell'autorizzazione; la Corte ne trae il principio che la condizione di procedibilità è rilevabile principalmente in sede processuale

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Individuazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria prima della richiesta di autorizzazione; la Corte conferma che il sequestro probatorio può rientrare tra tali atti

  • art. 392 cod. proc. pen.

    Menziionato come norma che consente, in casi particolari, l'assunzione di prove nelle indagini preliminari; utilizzata per giustificare acquisizioni probatorie anteriori alla procedibilità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al diverso livello probatorio richiesto per misure cautelari personali; la Corte distingue il fumus per il sequestro dall'onere probatorio più elevato per misure personali

  • CEDU - Brazzi v. Italy (27/09/2018)

    CEDU, sentenza Brazzi vs Italia, 27/09/2018

    La Corte di Cassazione ha preso atto della pronuncia sovranazionale citata dal ricorrente ma l'ha ritenuta irrilevante ai fini del caso concreto: la questione della mancanza di strumenti impugnatori per la perquisizione non ha determinato l'illegittimità del sequestro probatorio nel procedimento esaminato

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere è ordinatorio e non impedisce al pubblico ministero di compiere atti di indagine, compreso il sequestro probatorio, nelle indagini preliminari
  • La nullità della perquisizione non si trasmette automaticamente al sequestro delle cose rinvenute; i beni sequestrati possono rimanere utilizzabili e il sequestro può essere legittimo se motivato e necessario
  • Il sequestro digitale 'omnibus' è ammissibile purché il decreto motivi in modo adeguato le ragioni dell'acquisizione estesa (tipo di reato, difficoltà di individuazione ex ante, esigenze probatorie, modalità tecniche come copia forense)
  • Per l'adozione del sequestro probatorio è sufficiente il fumus commissi delicti: in sede di riesame si verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini, non la prova definitiva della colpevolezza
  • In situazioni analoghe, il giudice del riesame deve indicare le finalità investigative, la tipologia di materiale da acquisire e le misure tecniche previste per salvaguardare i diritti dell'indagato (es. copia forense, controllo accessi, limitazione dell'indagine esplorativa)
  • Le pronunce sovranazionali rilevanti (es. CEDU) devono essere considerate, ma la loro incidenza dipende dalla specificità del caso concreto e non determina automaticamente l'annullamento di atti processuali ove sussistano motivazioni idonee

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.