Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 5/05/2021 nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 278 c.p. (offese al Presidente della Repubblica). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della perquisizione e del sequestro per presunta maturazione del termine di 30 giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere (richiamando artt. 346 e 343 c.p.p. e la disciplina sulla procedibilità), nonché invocava la giurisprudenza CEDU (Brazzi v. Italia) per sostenere la necessità di rimedi impugnatori contro perquisizioni; 2) illegittimità del cosiddetto sequestro digitale omnibus perché il decreto non avrebbe specificato finalità, esigenze probatorie, attività da svolgere e durata in conformità alla giurisprudenza che limita sequestri informatici generalizzati; 3) carenza di fumus commissi delicti in relazione al delitto di diffamazione/inguria verso il Presidente della Repubblica, perché le espressioni contestate sarebbero critiche ma non offensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il termine di 30 giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere è di natura ordinatoria e non perentoria, pertanto il P.M. poteva eseguire il sequestro probatorio nell'ambito delle indagini preliminari anche in assenza dell'autorizzazione; 2) la nullità della perquisizione non si trasmette al sequestro delle cose rinvenute né ne rende automaticamente inutilizzabili i materiali; 3) il decreto di sequestro conteneva motivazione non generica circa la necessità di acquisire il materiale informatico (indicando tipologie di dati, finalità investigative e l'esigenza di copia forense e verifica accessi/account); 4) in relazione al fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame aveva fornito ragioni concrete e citato espressioni usate dal ricorrente ritenute compatibili con la configurazione dell'art. 278 c.p.; pertanto il riesame ha correttamente verificato l'astratta configurabilità del reato e l'utilità di acquisire ulteriori elementi di prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 278 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica); la Corte considera che le espressioni riportate sono idonee, in astratto, a configurare il reato ai fini del fumus commissi delicti
artt. 343 e 346 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla procedibilità e alle attività del pubblico ministero; la Corte interpreta il termine per la richiesta di autorizzazione come ordinatorio e non perentorio, consentendo atti di indagine (compreso il sequestro) prima dell'autorizzazione
art. 313 cod. pen.
Menzionato dal ricorrente come riferimento normativo per l'autorizzazione (richiesta contestuale), ma la Corte non basa la decisione su una diversa valutazione di questo articolo
art. 253 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio: la Corte valuta la conformità del decreto di sequestro alle finalità e ragioni che giustificano l'acquisizione di materiale informatico
art. 344 cod. proc. pen.
art. 344 c.p.p. (richiamato nel testo come riferimento al termine di 30 giorni)
Richiamato nel contesto del termine temporale per la richiesta di autorizzazione; la Corte lo interpreta in senso non perentorio
artt. 50 e 129 cod. proc. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza per delineare limiti agli atti del pubblico ministero prima dell'autorizzazione; la Corte ne trae il principio che la condizione di procedibilità è rilevabile principalmente in sede processuale
art. 354 cod. proc. pen.
Individuazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria prima della richiesta di autorizzazione; la Corte conferma che il sequestro probatorio può rientrare tra tali atti
art. 392 cod. proc. pen.
Menziionato come norma che consente, in casi particolari, l'assunzione di prove nelle indagini preliminari; utilizzata per giustificare acquisizioni probatorie anteriori alla procedibilità
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al diverso livello probatorio richiesto per misure cautelari personali; la Corte distingue il fumus per il sequestro dall'onere probatorio più elevato per misure personali
CEDU - Brazzi v. Italy (27/09/2018)
CEDU, sentenza Brazzi vs Italia, 27/09/2018
La Corte di Cassazione ha preso atto della pronuncia sovranazionale citata dal ricorrente ma l'ha ritenuta irrilevante ai fini del caso concreto: la questione della mancanza di strumenti impugnatori per la perquisizione non ha determinato l'illegittimità del sequestro probatorio nel procedimento esaminato
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere è ordinatorio e non impedisce al pubblico ministero di compiere atti di indagine, compreso il sequestro probatorio, nelle indagini preliminari
- La nullità della perquisizione non si trasmette automaticamente al sequestro delle cose rinvenute; i beni sequestrati possono rimanere utilizzabili e il sequestro può essere legittimo se motivato e necessario
- Il sequestro digitale 'omnibus' è ammissibile purché il decreto motivi in modo adeguato le ragioni dell'acquisizione estesa (tipo di reato, difficoltà di individuazione ex ante, esigenze probatorie, modalità tecniche come copia forense)
- Per l'adozione del sequestro probatorio è sufficiente il fumus commissi delicti: in sede di riesame si verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere utili ulteriori indagini, non la prova definitiva della colpevolezza
- In situazioni analoghe, il giudice del riesame deve indicare le finalità investigative, la tipologia di materiale da acquisire e le misure tecniche previste per salvaguardare i diritti dell'indagato (es. copia forense, controllo accessi, limitazione dell'indagine esplorativa)
- Le pronunce sovranazionali rilevanti (es. CEDU) devono essere considerate, ma la loro incidenza dipende dalla specificità del caso concreto e non determina automaticamente l'annullamento di atti processuali ove sussistano motivazioni idonee
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