Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la convalida dell'arresto in flagranza per porto illegale di pistola e la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 272 e 274 c.p.p.) nella valutazione del pericolo di reiterazione, rilevando la sua incensuratezza e la presunta irrelevanza della detenzione di munizioni e della distanza di custodia di altre armi; (2) violazione di legge (artt. 275, 292, 309 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, contestando che il riesame non avrebbe valutato compiutamente le ragioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sul pericolo di reiterazione, confermando che il Tribunale aveva adeguatamente motivato sulla base delle concrete modalità della condotta (circolazione notturna con pistola funzionante e carica senza porto d'armi; spiegazione ritenuta inverosimile). La censura sulla distanza di custodia di altre armi è stata ritenuta irrilevante rispetto agli elementi decisivi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama che il pericolo di reiterazione deve essere fondato su elementi concreti e attuali, valutando le modalità e le circostanze del fatto, non il solo "titolo di reato" astratto; la prognosi deve basarsi sulla personalità dell'indagato e sulle sue condizioni di vita
modifica dell'ultimo periodo della lett. c) dell'art. 274
La modifica impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dal solo titolo di reato, imponendo la valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni
Richiamato dal ricorrente in relazione ai profili di motivazione e valutazione degli elementi probatori relativi alla convalida e alla misura cautelare
Norma sulla scelta e graduazione delle misure cautelari: la Corte osserva che l'adeguatezza e proporzionalità vanno valutate con motivazione specifica, e il ricorso difensivo non ha offerto censure di dettaglio tali da rendere ammissibile il motivo
Norma sul riesame: il carattere devolutivo dell'azione di riesame è richiamato dalla difesa, ma la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia compiuto una valutazione motivata degli elementi
Richiamato dal ricorrente in ordine alla misura cautelare; la Corte non ritiene però che ne derivi un errore motivazionale nel provvedimento impugnato
Fondamento normativo per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la sussistenza di colpa nella proposizione di un impugnazione manifestamente infondata, a fondamento della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione non può basarsi sul solo titolo di reato: il giudice deve motivare sulla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni (modalità, circostanze e personalità dell'indagato).
- La presenza di circostanze concrete (es. detenzione di arma funzionante e carica, orario notturno, spiegazioni inverosimili) può giustificare misure cautelari anche in presenza di incensuratezza.
- Le censure generiche sulla proporzionalità o adeguatezza della misura cautelare sono inammissibili: l'impugnazione deve indicare ragioni specifiche e circostanziate che dimostrino il difetto motivazionale o la sproporzione.
- La rilevanza di elementi accessori (es. custodia di altre armi in luogo distante) può essere marginale se le circostanze ritenute determinanti sono autonome e sufficienti a motivare la misura.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; chi impugna deve valutare la fondatezza delle censure per evitare esborsi aggiuntivi.
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