Cassazione Penale, Sentenza n. 5807/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) in relazione a sei condanne per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che sussistesse un unico disegno criminoso unitario. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., nonché vizi di motivazione (contraddittorietà, carenza, manifesta illogicità) nel non aver riconosciuto il vincolo di continuazione; ha inoltre contestato l'uso, nella motivazione, di un passaggio relativo a un altro imputato (Salvatore Petriccione) come errore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente il rigetto della domanda di continuazione. Il giudice dell'esecuzione aveva valutato indicatori oggettivi tratti dalle sentenze di condanna (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate) e aveva correttamente distinto tra "disegno criminoso" (rilevante per la continuazione) e il più ampio "programma di vita delinquenziale". La menzione di Salvatore Petriccione è stata ritenuta non determinante né pregiudizievole. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (con richiamo all'art. 616 c.p.p. e al principio costituzionale relativo alla possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione, Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
Norma invocata per richiedere il cumulo giuridico per continuazione tra più condanne. La Corte ha ritenuto che i presupposti per la continuazione non fossero dimostrati in base agli indicatori applicativi.
Riferimento alla disciplina della continuazione e al concorso formale e materiale tra reati; la censura verteva su errata applicazione di questo principio, ma la Corte ha confermato che il "disegno criminoso" richiesto per la continuazione non coincide con il semplice programma di vita delinquenziale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e comma 3 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e le conseguenze dell'inammissibilità. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del comma 3.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla multa per la proposizione dell'impugnazione; applicata qui con riferimento alla possibile colpa nella proposizione del ricorso.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali relative ai reati di stupefacenti per i quali sono state emesse le condanne: gli elementi delle singole sentenze per tali reati sono stati analizzati per verificare l'eventuale unità del disegno criminoso.
Corte costituzionale
Corte cost. n. 186 del 2000
Principio richiamato in tema di possibile configurabilità di colpa nell'impugnazione; giustifica l'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati o colposi.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre provare un "disegno criminoso" unitario e unitariamente rappresentato dall'agente, non basta il mero "programma di vita delinquenziale" (abitudine o propensione abituale a delinquere).
- I criteri pratici per valutare la continuazione sono: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale delle condotte, nesso causale tra reati, analogia nelle modalità di commissione, sistematicità e abitudini programmatorie; la mancanza di questi elementi ostacola il riconoscimento della continuazione.
- La Corte di legittimità verifica la correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito ma non può riesaminare i fatti nel merito: richieste di rivalutazione probatoria sono inammissibili in cassazione.
- Differenze temporali significative o cambi di posizione/affiliazione criminosa fra i fatti possono indebolire la tesi della unità del disegno criminoso e giustificare il mancato riconoscimento della continuazione.
- Errori apparenti nel testo motivazionale (es. citazione di altro soggetto) non sono necessariamente determinanti se il ragionamento complessivo resta coerente e supportato da elementi oggettivi.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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