Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 15/07/2021 che aveva disposto che la sospensione dei termini prevista dall'art. 83 D.L. 17/3/2020 n.18 (e successive modifiche) fosse operativa anche nel procedimento a carico di Maniscalco, in fase di indagini preliminari, con conseguente non cessazione ex officio degli effetti della misura cautelare degli arresti domiciliari per decorrenza del termine di fase previsto dall'art. 303 c.p.p.. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle disposizioni emergenziali (art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020) in relazione all'art. 303 c.p.p., sostenendo che la sospensione prevista in sede di riesame (riguardante termini decadenziali di cui all'art. 309 c.p.p.) non potesse estendersi ai termini di fase della misura cautelare e che il Tribunale avesse errato nel generalizzare l'applicabilità della sospensione anche alla fase delle indagini preliminari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per effetto del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 83 del D.L. 17/3/2020 n.18 (modificato e integrato), la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all'11/5/2020 opera anche sui termini di cui all'art. 303 c.p.p., quindi sul termine di fase della misura cautelare nel procedimento pendente in fase di indagini preliminari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che richiede, per escludere l'effetto sospensivo nei casi di "urgenza relativa", una richiesta espressa di trattazione rivolta all'autorità competente nella fase in cui il procedimento è pendente; nel caso concreto non era stata rivolta al pubblico ministero una richiesta di procedere idonea ad evitare l'effetto sospensivo. La Corte ha inoltre osservato che le pronunce citate dalla difesa (sez. 4 n. 17787/2021 e n. 12161/2021) riguardavano fattispecie diverse e non contrastano con la soluzione adottata. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (art. 83)
Il comma 2 dispone la sospensione, tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali; il comma 4 estende espressamente la sospensione ai termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p.; il comma 3 individua eccezioni di urgente trattazione, e richiede richiesta espressa della parte per i casi a "urgenza relativa".
Codice di procedura penale (art. 303)
art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) n. 3 e lett. b-bis n. 3
Articolazione dei termini di durata della misura cautelare e del termine di fase; la sospensione emergenziale ex art. 83 opera sui termini previsti da questo articolo, fermando la decorrenza del termine di fase quando ricorreva la sospensione.
Codice di procedura penale (art. 309)
Termini decadenziali relativi al riesame della custodia cautelare; la richiesta di trattazione per evitare la sospensione deve essere espressa e rivolta all'autorità competente nella fase in cui il procedimento pende.
Codice di procedura penale (art. 310)
Previsione dell'appello del Procuratore della Repubblica contro provvedimenti del GIP; rilevante nel contesto dell'impugnazione che ha portato all'ordinanza del Tribunale di Palermo confermativa della sospensione.
Regolamento di esecuzione c.p.p. (art. 28)
art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
Prescrive gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, richiamato nella sentenza per le formalità esecutive.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020 (periodo emergenziale) si estende anche ai termini di fase della misura cautelare (art. 303 c.p.p.) quando il procedimento era pendente in fase di indagini preliminari nel periodo di sospensione.
- Per impedire l'effetto sospensivo nei casi previsti come a "urgenza relativa", è necessaria una richiesta espressa di trattazione da parte dell'interessato o del difensore, rivolta all'autorità competente nella fase in cui il procedimento è pendente; altre comunicazioni o atti non suppliscono a tale richiesta.
- La trattazione di procedimenti incidentali (es. riesame della custodia) è autonoma rispetto al procedimento principale, ma l'autonomia non basta a far operare diversamente la sospensione dei termini: se si vuole evitare la sospensione dei termini di fase è necessario rivolgere la richiesta alla fase pertinente (per le indagini preliminari al pubblico ministero).
- Le pronunce di legittimità che riguardano fattispecie diverse (es. procedimenti dibattimentali non interessati dalla sospensione) non determinano automaticamente un overruling: occorre verificare la corrispondenza fattuale prima di ritenere non applicabile la sospensione.
- In presenza di misure cautelari, il computo dei termini di durata e di fase va effettuato tenendo conto delle sospensioni normative straordinarie; chi contesta la sospensione deve dimostrare l'adozione dell'atto formale richiesto dalla norma emergenziale per continuare la trattazione.
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