Cassazione Civile, Ordinanza n. 13950/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004 emesso nei confronti di un contribuente operante nel trasporto merci su strada, fondato sugli studi di settore e sullo scostamento tra ricavi dichiarati nel triennio 2002-2004 e quelli presunti dall'Ufficio. In sede di contraddittorio endoprocedimentale il contribuente aveva fornito spiegazioni, ma l'Ufficio aveva disconosciuto la perdita dichiarata e determinato un maggior reddito d'impresa, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che il contribuente avesse dato prova contraria sufficiente e che non fosse stata dimostrata l'antieconomicità della gestione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla carenza di motivazione della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto non assolto dall'Ufficio l'onere della prova, senza valorizzare gli elementi indiziari addotti (retribuzioni ai dipendenti superiori al reddito dichiarato, mutuo di euro 50.000, acquisto di terreni non edificabili e antieconomicità dei ricavi).
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché l'accoglimento o il rigetto nel merito della pretesa comportava un rigetto implicito dell'eccezione di nullità, e perché la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che il giudice di merito deve valutare gli indizi offerti dall'Ufficio sia analiticamente sia globalmente, verificando se la loro combinazione integri una valida prova presuntiva. La CTR non aveva svolto tale valutazione complessiva degli elementi dedotti dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito comporta necessariamente il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione, senza necessità di una specifica confutazione di ogni tesi non accolta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento tributario, la pretesa dell'Ufficio può essere sorretta da elementi indiziari che il giudice deve valutare complessivamente.
La censura attiene alla distribuzione dell'onere probatorio, che nel caso concreto la ricorrente assumeva mal ripartito dalla CTR.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale fonte della disciplina dell'accertamento e della rettifica del reddito.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione della sentenza implichi logicamente il rigetto della specifica eccezione o censura, essendo sufficiente una motivazione che renda comprensibile la decisione adottata.
- La sentenza di appello sostituisce integralmente quella di primo grado, sicché la verifica della correttezza della decisione va condotta sui limiti e sul contenuto della motivazione di secondo grado.
- In materia di accertamento fondato su studi di settore o su elementi presuntivi, il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi addotti dall'Ufficio sia singolarmente sia nel loro complesso, per verificare se siano idonei a integrare una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
- È viziata la decisione di merito che escluda la fondatezza dell'accertamento senza una valutazione globale degli indizi relativi alla capacità di spesa, all'antieconomicità della gestione e agli altri fatti sintomatici allegati dall'Amministrazione.
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