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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36328/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.: la contribuente censura errori di fatto nell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia. In particolare sostiene che la notifica del p.v.c. del 14.11.2001 si sarebbe perfezionata presso la sua residenza a firma del coniuge munito di delega (e non presso la caserma della GdF), che il p.v.c. del 18.12.2007 avrebbe implicitamente sostituito l'atto del 2001 per autotutela, che la verifica non sarebbe stata un mero accesso "a tavolino" nello studio del commercialista perché vi sarebbe stato un accesso preliminare in data 6.12.2007 ai locali aziendali, e che pertanto sarebbe stato violato il termine dilatorio previsto dall'art.12 comma 7 della legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente).

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non ricorra l'errore di fatto richiesto dall'art.395 n.4 c.p.c.: l'ordinanza impugnata aveva correttamente individuato il fatto rilevante (l'accesso presso il professionista detentore delle scritture) e, su base di interpretazione giuridica, escluso l'assimilazione con l'accesso presso la contribuente ai fini dell'applicabilità dell'art.12 Statuto del Contribuente. Le allegazioni sulla notifica e sull'accesso del 6.12.2007 non sono state dimostrate come fatti oggettivi e incontestabili posti anteriormente nei gradi di merito; inoltre la successiva evoluzione giurisprudenziale non trasforma in errore di fatto una diversa interpretazione antecedente. Per questi motivi non sussiste l'errore revocatorio e il ricorso è inammissibile. Non sono state disposte statuizioni sulle spese in favore dell'Agenzia, che non ha difeso.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente)

    Nella ordinanza impugnata è stato ritenuto non applicabile quando l'accesso avviene presso il professionista che detiene le scritture; tuttavia la giurisprudenza successiva ha esteso l'applicazione all'accesso fuori sede quando la persona è mandataria e detentrice delle scritture, imponendo al contribuente un onere di collaborazione.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. n.633/1972

    La Corte ha ritenuto valida la notifica consegnata a soggetto legato da vincoli familiari (persona convivente) come idonea a soddisfare il requisito di ricezione della notifica, senza che ciò implichi un potere di rappresentanza formale o che il luogo della sottoscrizione debba essere necessariamente l'abitazione o la residenza.

  • artt. 391-bis e 395 n.4, cod. proc. civ.

    Regolano la revocazione per errore di fatto della decisione della Corte di Cassazione: la richiesta richiede un errore di fatto manifesto, decisivo, non controverso e immediatamente rilevabile; non può fondarsi su valutazioni giuridiche o su fatti non tempestivamente allegati nei gradi precedenti.

  • art. 365, cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto delle norme che disciplinano i mezzi di impugnazione e la revocazione per errori di fatto (rilevanza procedurale nell'atto di revocazione).

  • art. 139, cod. proc. civ.

    Citato tra le fonti richiamate nella doglianza iniziale; in questo contesto è richiamato a titolo ricognitivo nell'ambito delle norme processuali rilevanti.

  • d.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La sentenza annota che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto da tale norma (riferimento tecnico alla contribuzione per l'impugnazione in Cassazione).

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto contro una decisione della Corte di Cassazione richiede un errore manifesto, obiettivo e decisivo: non sono sufficienti difformità interpretative o sviluppi giurisprudenziali successivi.
  • La consegna/ritiro di un atto a persona legata da vincoli familiari può essere considerata valida ai sensi dell'art.52 d.P.R. n.633/1972 anche in assenza di una rappresentanza formale; non è decisivo il luogo fisico della sottoscrizione.
  • L'accesso presso lo studio del professionista che detiene le scritture non è automaticamente equiparato all'accesso presso il contribuente ai fini del termine dilatorio dello Statuto del Contribuente; tuttavia la giurisprudenza più recente può ritenere applicabile la tutela quando il terzo sia mandatario e detentore delle scritture, imponendo un onere di collaborazione al contribuente.
  • Per poter invocare fatti nuovi (es. accessi precedenti) in sede di legittimità o di revocazione è necessario che tali fatti siano stati tempestivamente allegati e dibattuti nei gradi di merito; fatti emersi solo nel controricorso o non trattati dai giudici di merito difficilmente integrano motivo di revoca.
  • In controversie similari è fondamentale documentare puntualmente: chi ha ricevuto la notifica (nome, legame, delega), il luogo e le modalità di consegna, e ogni accesso ispettivo (data, luogo, verbali), nonché sollevare tempestivamente nelle sedi di merito eventuali vizi procedurali come il mancato rispetto del termine dilatorio.

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