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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36295/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avviso di accertamento intestato alla KJK s.r.l. in liquidazione (cancellata il 15/12/2009) per maggiori redditi 2007 notificato all'ex socio Antonio Tafuri. Il resistente deduceva inesistenza dell'atto e difetto di legittimazione passiva perché la società era già estinta; l'Agenzia impugnava in Cassazione la decisione della CTR che aveva respinto l'appello dell'Agenzia e ritenuto che l'estinzione societaria non determinasse successione nei confronti dei soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che: (i) l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non è applicabile retroattivamente alla cancellazione del 2009; (ii) l'art. 36 del d.P.R. 602/1973 disciplina una responsabilità 'propria' ex lege di amministratori, liquidatori e soci (con presupposti oggettivi e necessità di specifico atto motivato dell'Ufficio) e non instaura un fenomeno successorio; (iii) invece l'art. 2495 c.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, comporta che, dopo la cancellazione della società, i creditori sociali possono far valere i crediti nei confronti dei soci (nei limiti e secondo le condizioni previste), sicché la notifica dell'atto impositivo al socio è valida e la CTR aveva errato nel negare in radice la successione nei confronti dei soci. Conseguentemente la pretesa notifica al socio è legittima e la questione di responsabilità ai sensi dell'art. 36 va trattata separatamente con idoneo atto.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi

    La Corte interpreta l'art. 2495 nel senso che la cancellazione determina fenomeno successorio: le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci nei limiti e secondo le regole indicate, con conseguente legittimazione passiva dei soci anche se la società è estinta; principio confermato dalla giurisprudenza di Sezioni Unite e diritto vivente.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La disposizione differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata in vigenza della norma (a decorrere dal 13/12/2014). Non ha efficacia retroattiva, quindi non si applica alle cancellazioni antecedenti.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    La responsabilità prevista dall'art. 36 per liquidatori, amministratori e soci è qualificata come obbligazione 'propria' ex lege di natura civilistica; essa sorge al verificarsi di specifici presupposti oggettivi (es. distrazioni o assegnazioni di beni) e richiede apposito atto motivato dell'Ufficio per essere fatta valere. Non costituisce di per sé un fenomeno successorio che trasferisca automaticamente i debiti della società ai soci.

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 (richiamato per analogia)

    La Corte richiama per analogia la norma che consente notifiche impersonalmente e collettivamente a successori (es. eredi) al fine di sottolineare che la notifica al socio di un atto intestato alla società estinta può ritenersi valida per rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta, secondo l'art. 2495 e la giurisprudenza consolidata, che i creditori sociali possano agire nei confronti dei soci: la notifica di un atto impositivo al socio è dunque valida anche se la società è già estinta.
  • Le norme intervenute successivamente (es. art. 28 d.lgs. 175/2014) possono differire gli effetti dell'estinzione soltanto con efficacia per atti posti in essere dopo la loro entrata in vigore; non hanno efficacia retroattiva.
  • La responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 è distinta: è una responsabilità civile 'propria' di amministratori, liquidatori e, sussidiariamente, dei soci quando ricorrano specifiche condizioni (assegnazioni di beni, distrazioni). Per far valere tale responsabilità l'Amministrazione deve emettere un atto motivato specifico.
  • Proceduralmente, dopo la cancellazione la società perde la capacità di stare in giudizio: se l'atto impositivo o il giudizio vengono posti dopo l'estinzione, l'azione può proseguire nei confronti dei soci, che sono i soggetti legittimati passivi.
  • In casi analoghi l'Ufficio dovrebbe chiarire in atto se agisce sul presupposto del fenomeno successorio ex art. 2495 oppure per la responsabilità ex art. 36, fornendo elementi probatori (es. liquidazione e distribuzione di beni, atti di distrazione) laddove invocata la responsabilità personale di soci/liquidatori.

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