Cassazione Civile, Ordinanza n. 25977/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso la prescrizione del credito tributario e la tardività della notifica dell'intimazione di pagamento. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che in appello fosse stata indebitamente ammessa la prova documentale di una ulteriore notificazione dell'intimazione di pagamento e che, comunque, la cartolina di notifica non fosse collegabile all'atto asseritamente notificato; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., contestando l'assunto secondo cui la mancata impugnazione della cartella avrebbe determinato la trasformazione del termine di prescrizione originario in quello decennale, come accade per il giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla produzione documentale in appello e precisando che la deduzione circa l'assenza di collegamento tra cartolina e atto notificato attiene alla valutazione del fatto e della prova, riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che il termine di prescrizione si converte in quello ordinario decennale solo in presenza di una sentenza definitiva o di altro provvedimento giurisdizionale passabile in giudicato, non per la sola mancata impugnazione della cartella; poiché la pretesa riguardava anche TARSU, soggetta a prescrizione quinquennale, e tasse automobilistiche, soggette a prescrizione triennale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado e ampliativi del thema decidendum, purché il deposito avvenga nel termine di decadenza previsto dalla norma e nel rispetto del contraddittorio.
Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge; la Corte distingue tale vizio dall'erronea ricostruzione della fattispecie concreta, che attiene invece alla valutazione di merito.
La prescrizione ordinaria decennale non opera automaticamente per effetto della sola mancata impugnazione della cartella, ma richiede un titolo giudiziale definitivo o altro provvedimento suscettibile di giudicato.
Per i crediti tributari o paratributari soggetti a termini più brevi, la prescrizione resta quella propria del singolo credito, salvo intervenuta conversione in decennale per effetto di giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile entro il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, anche se i documenti sono preesistenti e incidono sull'ampiezza del tema controverso, purché sia rispettato il contraddittorio.
- La doglianza relativa alla non riferibilità di una cartolina di notifica all'atto notificato investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non la violazione di legge, ed è quindi censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La trasformazione della prescrizione originaria nel termine decennale non discende dalla mera definitività amministrativa della cartella non opposta, ma solo dal passaggio in giudicato di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale avente efficacia di giudicato.
- In difetto di giudicato, la prescrizione resta regolata dal termine proprio del credito azionato, che deve essere individuato in base alla natura della pretesa.
- Quando la pretesa comprende tributi soggetti a prescrizioni differenti, il giudice deve verificare la prescrizione di ciascun credito secondo il relativo termine legale.
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