Cassazione Civile, Ordinanza n. 25045/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatrice)
La controversia
La titolare di undici buoni postali fruttiferi della serie 18G, del valore nominale di 5.000 euro ciascuno, emessi il 22 marzo 2006, si era rivolta all'ufficio postale per ottenere il rimborso, che le era stato negato per intervenuta prescrizione. La titolare aveva quindi convenuto in giudizio la società emittente chiedendo il pagamento del capitale, oltre interessi, e deducendo l'inadempimento degli obblighi informativi, in particolare per la mancata consegna del Foglio Informativo e per la mancata indicazione del termine di decorrenza della prescrizione. Il tribunale aveva ritenuto che i buoni scadessero il 22 settembre 2008 e che il diritto al rimborso si prescrivesse il 22 settembre 2018, ma aveva considerato tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, poiché proposta oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c. Aveva pertanto accolto la domanda di pagamento, rilevando anche che non era stata provata la devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla legge né l'invio della comunicazione prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 116/2007. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo che la conoscenza, da parte dell'attrice, del problema della prescrizione già prima del giudizio trasformasse l'eccezione di prescrizione in una mera difesa o impedisse la decadenza processuale. Con unico motivo, la società ha denunciato la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., sostenendo che la prescrizione fosse stata introdotta nel giudizio dalla stessa attrice, sia come fatto sia come questione giuridica, e che quindi non costituisse un'eccezione in senso stretto soggetta a tempestiva proposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, distinguendo la mera allegazione della vicenda storica, compreso il rifiuto del rimborso per prescrizione, dalla proposizione dell'eccezione con cui il convenuto oppone al diritto azionato un fatto modificativo o estintivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che la prescrizione costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché l'art. 2938 c.c. esclude la rilevabilità d'ufficio e rimette alla discrezionalità della parte la scelta di farla valere. La circostanza che l'attrice avesse narrato nell'atto di citazione il rifiuto del rimborso motivato dalla prescrizione non equivaleva alla proposizione giudiziale dell'eccezione da parte della convenuta. La società avrebbe quindi dovuto opporre la prescrizione tempestivamente, nel termine previsto per la costituzione del convenuto; non avendolo fatto, era decaduta dalla relativa eccezione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
La prescrizione è un'eccezione in senso stretto: il giudice non può rilevarla d'ufficio e la parte interessata deve decidere se opporla nel processo.
Il termine per la costituzione tempestiva del convenuto rileva per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, inclusa l'eccezione di prescrizione.
La prescrizione deve essere proposta dal convenuto nei termini processuali previsti per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Il differimento d'ufficio dell'udienza non verificatosi secondo la specifica ipotesi considerata non modifica, ai fini della tempestività della costituzione, l'udienza indicata nell'atto di citazione.
Solo il differimento d'ufficio riconducibile all'ipotesi prevista dalla norma può assumere rilievo per individuare l'udienza di riferimento ai fini della tempestività della costituzione.
È richiamato con riguardo alla disciplina del differimento d'ufficio dell'udienza e alla verifica della tempestività della costituzione del convenuto.
D.M. 19 dicembre 2000, art. 8, comma 1
I diritti dei titolari dei buoni si prescrivono una volta trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
La disposizione è indicata dal giudice di merito quale fonte del termine decennale di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni.
D.M. 6 ottobre 2004
È richiamato quale fonte della durata di diciotto mesi dei buoni oggetto della controversia, con conseguente individuazione della scadenza al 22 settembre 2008.
art. 1, commi 343 e 345, L. 23 dicembre 2005, n. 266
La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere l'indisponibilità delle somme; i giudici di merito hanno escluso che tale circostanza fosse provata.
Prevede la comunicazione volta a sollecitare la movimentazione del rapporto entro 180 giorni, a pena di estinzione; i giudici di merito hanno rilevato la mancata prova dell'invio della comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale posta a fondamento della denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, impone di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, costituendo il fondamento normativo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La prescrizione è un'eccezione in senso stretto, poiché il giudice non può rilevarla d'ufficio; la parte che intende avvalersene deve proporla tempestivamente nel processo.
- La mera allegazione, da parte dell'attore, di fatti storici connessi alla prescrizione, compreso il rifiuto stragiudiziale della prestazione motivato dal decorso del termine, non equivale alla proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte del convenuto.
- La conoscenza extraprocessuale o la prospettazione fattuale della prescrizione da parte dell'attore non esonera il convenuto dall'onere di opporre formalmente e tempestivamente la prescrizione quale fatto estintivo del diritto azionato.
- La distinzione tra allegazione di un fatto e proposizione di un'eccezione deve essere compiuta sul piano giudiziale: l'eccezione di prescrizione introduce un fatto giuridico nuovo, costituito dall'inerzia del titolare protratta per il tempo previsto dalla legge, cui l'ordinamento ricollega l'effetto estintivo o paralizzante della pretesa.
- La tempestività dell'eccezione di prescrizione va valutata secondo il termine processuale applicabile alla costituzione del convenuto; la sua tardiva proposizione determina la decadenza, anche se la questione della prescrizione era già nota alla controparte o menzionata nell'atto introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2026 del 06/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →