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Sentenza

Sentenza del 11/06/2024 n. 16253 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2005, relativo, per quanto ancora in esame, alla cessione senza applicazione dell’IVA di campioni gratuiti di piastrelle e di espositori. La CTR dell’Emilia-Romagna, riformando la sentenza della CTP di Bologna che aveva accolto il ricorso della società, aveva ritenuto imponibili i campioni: il loro valore complessivo era di circa 800.000 euro e la dicitura «campione gratuito» era apposta sulla scatola, non indelebilmente su ciascuna piastrella. In cassazione Virgilio ha contestato, tra l’altro, la motivazione e la decisione della CTR sulla marcatura dei campioni, nonché l’omessa pronuncia o motivazione sulla ripresa IVA relativa agli espositori e sulle questioni subordinate concernenti le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, relativo alle modalità di contrassegno dei campioni, e il nono, relativo alla mancanza di motivazione sulla ripresa IVA degli espositori. Ha stabilito che la disciplina richiede che i campioni siano contrassegnati, ma non impone una marcatura indelebile su ogni singolo prodotto: può essere sufficiente un’etichettatura idonea a veicolare l’informazione promozionale. La pronuncia della CTR sugli espositori era tacitamente sfavorevole alla società, ma del tutto immotivata. Il primo, secondo, quarto e ottavo motivo sono stati rigettati; il quinto, sesto, settimo e decimo sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione; la controversia non è stata quindi definitivamente decisa nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 2, terzo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In definitiva, la normativa si limita ad indicare che i campioni devono essere contrassegnati, ma non indica le modalità con cui detto contrassegno debba essere apposto.

    Per escludere la cessione dall’IVA, la disposizione richiede il contrassegno dei campioni gratuiti di modico valore, ma non prescrive che esso sia indelebile o apposto su ciascun singolo bene. L’idoneità dell’etichettatura va valutata rispetto alla funzione informativa e promozionale.

  • Art. 5, par. 6, della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)

    Tuttavia, i prelievi eseguiti ad uso dell'impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso.

    La disciplina unionale esclude dall’assimilazione a cessione onerosa i campioni destinati all’attività d’impresa; la norma non stabilisce specifiche modalità di marcatura, né consente di imporre, sulla sola base di documenti di prassi, una stampigliatura indelebile su ogni prodotto.

  • Art. 16, seconda proposizione, della direttiva 2006/112/CE

    (...) non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso i prelievi ad uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni.

    La direttiva IVA conferma l’esclusione dei campioni dall’assimilazione a cessione onerosa. Nel caso concreto, la Corte la richiama come disposizione di tenore sostanzialmente analogo alla norma unionale applicabile ratione temporis.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La Corte distingue l’omessa pronuncia dalla pronuncia tacita: poiché la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, si era implicitamente pronunciata contro la contribuente sulla questione degli espositori. Il vizio riscontrato era quindi la mancanza di motivazione, non l’omissione di pronuncia.

  • Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della CTR, sebbene essenziale e opinabile, esponeva una ratio decidendi riconoscibile: l’esigenza di una marcatura indelebile delle singole piastrelle. Perciò non era meramente apparente e la sentenza non era nulla per tale ragione.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Le disposizioni sono richiamate quale cornice dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha accolto le censure di violazione di legge e di nullità per difetto di motivazione nei limiti indicati, rigettando o dichiarando assorbite le altre.

Massime di principio

  • Per l’esclusione IVA dei campioni gratuiti destinati a finalità promozionali, il contrassegno è richiesto, ma non si può desumere dalla legge l’obbligo di apporre una marcatura indelebile su ogni singolo bene quando la disposizione non specifica le modalità.
  • Un’etichetta può essere sufficiente se rende riconoscibile la natura di campione e assolve la funzione informativa e promozionale; la mera collocazione dell’indicazione sulla confezione non può essere automaticamente ritenuta inidonea sulla base di una prescrizione non prevista dalla norma.
  • Il valore complessivo elevato delle cessioni, da solo, non sostituisce l’accertamento dei requisiti legali né dimostra che i beni siano stati ceduti a titolo oneroso o che vi sia stata evasione.
  • Una decisione che accoglie l’appello su una questione comporta normalmente una pronuncia, anche tacita, sulle domande contrapposte; se però non ne espone le ragioni, il vizio può consistere in difetto di motivazione anziché in omessa pronuncia.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni accolte e provvedere anche sulle spese secondo le indicazioni della sentenza.

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