Cassazione Penale, Ordinanza n. 27794/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Erice, si era recato nel territorio del comune di Trapani il 17 aprile 2018. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizi relativi all'elemento soggettivo del reato, valorizzando il proprio livello culturale e intellettuale, l'incertezza sui confini territoriali tra Erice e Trapani e soprattutto una precedente sentenza assolutoria per lo stesso fatto. Con un secondo motivo ha sostenuto che la difesa non avrebbe potuto chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché la norma sarebbe stata introdotta successivamente alla definizione del giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità, mentre la sentenza di appello aveva già affrontato in modo congruo anche la questione della precedente assoluzione per il medesimo fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 131-bis c.p. era già vigente al momento della decisione di appello; inoltre la relativa questione non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nella specie per allontanamento dal comune prescritto
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era già applicabile al momento della sentenza di appello e la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente
art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
ha introdotto nel codice penale l'art. 131-bis c.p.
preclude in cassazione la deduzione di una questione nuova sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. quando la norma era già vigente alla data della sentenza impugnata
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accolta dal giudice di merito, quando la censura si risolve nella mera prospettazione di una lettura ritenuta più favorevole dalla parte.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a contestare la persuasività, la completezza o l'opportunità della motivazione di merito, senza denunciare una vera mancanza, contraddizione o manifesta illogicità su punti decisivi.
- La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la norma era già in vigore alla data della decisione impugnata; in difetto di una specifica richiesta al giudice di merito, non sussiste un obbligo generalizzato di pronunciarsi d'ufficio sulla causa di non punibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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