Cassazione Penale, Ordinanza n. 27758/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato un'ordinanza della Corte d'appello con la quale aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato. Nel giudizio di legittimità ha proposto ricorso personalmente, senza sottoscrizione di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato d'ufficio che tale modalità di proposizione viola la disciplina sulla rappresentanza tecnica del ricorso per cassazione e determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Non risultano esaminati nel merito i motivi relativi alla richiesta di continuazione, poiché l'inammissibilità formale ha assorbito ogni ulteriore valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale previsto per il giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
È richiamato come parte del combinato disposto che impone la proposizione del ricorso per cassazione con assistenza tecnica qualificata, non essendo sufficiente il deposito personale del condannato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
È interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato quale norma modificativa che ha rafforzato il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È la base per la declaratoria di inammissibilità e per la conseguente condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio formale assorbente, che impedisce l'esame dei motivi di merito dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non è dovuta a una causa priva di colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
- La verifica del requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione precede e preclude ogni valutazione sulla fondatezza della richiesta sostanziale avanzata con l'impugnazione.
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