Cassazione Penale, Ordinanza n. 27753/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza del giudice per l'udienza preliminare che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, disponendo inoltre la confisca e la distruzione dei beni sequestrati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, deducendo censure che la Corte qualifica come riferite, in sostanza, all'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e a supposti mancati approfondimenti motivazionali, nonché alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., inclusa l'asserita estinzione del reato per prescrizione. La Corte rileva che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e che, pertanto, è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, le doglianze sulla motivazione e sugli approfondimenti richiesti non rientrano nei motivi consentiti, risultano aspecifiche, non autosufficienti e comunque manifestamente infondate, poiché il giudice di merito aveva correttamente qualificato i fatti e richiamato gli elementi investigativi e la ricostruzione fattuale desumibile dagli atti.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro una sentenza di applicazione della pena. Viene affermato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è più deducibile il vizio di motivazione, né una censura sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. delle cause di proscioglimento, compresa la prescrizione. Conseguentemente l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale rito il controllo di legittimità è limitato secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
il ricorso deve essere trattato de plano quando l'impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo la novella rientra nel regime processuale indicato
la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento, inclusa l'estinzione del reato per prescrizione, non è motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza di patteggiamento nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
l'aggravante contestata è richiamata come oggetto delle censure del ricorrente, ritenute però generiche e manifestamente infondate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano fuori i motivi che investono la motivazione del provvedimento.
- La deduzione del vizio di motivazione non è più proponibile avverso il patteggiamento dopo la novella dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo che la censura si traduca in un errore di qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non è deducibile la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. delle cause di proscioglimento, neppure con riferimento all'estinzione del reato per prescrizione.
- Le censure che si limitino a prospettare mancati approfondimenti motivazionali, senza specifica aderenza al contenuto del provvedimento impugnato, sono aspecifiche e inammissibili nel rito del patteggiamento.
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