Cassazione Penale, Ordinanza n. 27760/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Con un unico motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che il giudice di merito avrebbe male valutato gli elementi già esaminati. La Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo già scrutinato dal giudice di merito, il quale aveva fondato il diniego sulla gravità dei reati, sull'entità della pena da espiare, sul concreto pericolo di reiterazione, sull'assenza di consapevolezza dei pregiudizi arrecati e sulla mancanza di iniziative riparatorie o risarcitorie, salvo un generico richiamo al volontariato. Il Tribunale aveva inoltre escluso la rilevanza dell'opportunità lavorativa offerta dalla moglie, concorrente nei medesimi reati, e aveva valorizzato condotte ostative all'esecuzione di un provvedimento di confisca relativo a beni acquistati con i proventi dei reati.
Norme richiamate
misura alternativa della detenzione domiciliare
La richiesta è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza; la Corte non entra nel merito della concedibilità, ma ritiene infondata la censura che mirava a una diversa valutazione degli elementi istruttori.
affidamento in prova al servizio sociale
L'istanza è stata respinta perché il giudice di merito ha escluso la idoneità della misura alla luce del pericolo di recidiva e della mancanza di percorso riparatorio.
spese processuali
Sono poste a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità.
confisca
La Corte richiama la condotta del condannato che ostacolava l'esecuzione di un provvedimento di confisca, elemento valorizzato ai fini del giudizio prognostico negativo sulle misure alternative.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che sollecita una diversa lettura degli elementi di fatto già compiutamente valutati dal giudice di merito non è idonea a scardinare una decisione sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
- Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza può valorizzare la gravità dei reati, l'entità della pena, il pericolo di reiterazione, l'assenza di consapevolezza del danno arrecato e la mancanza di concrete iniziative riparatorie o risarcitorie.
- L'idoneità di una prospettata opportunità lavorativa può essere esclusa quando risulti priva di affidabilità concreta o quando provenga da soggetto coinvolto nei medesimi reati.
- Condotte del condannato ostative all'esecuzione di un provvedimento di confisca possono essere valutate come indice negativo della sua affidabilità e della sua effettiva adesione a un percorso rieducativo.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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