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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27756/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra reati oggetto di due diverse sentenze di condanna, negando quindi il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. In particolare sosteneva che i fatti della seconda sentenza fossero strumentali e programmati unitariamente rispetto all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio contestata nella prima sentenza, valorizzando: la funzione di rafforzamento e controllo del territorio dell'associazione, il medesimo contesto investigativo, la coincidenza temporale tra i fatti e il periodo di operatività del sodalizio. La Corte ha ritenuto tali doglianze meramente confutative e non idonee a scalfire la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso l'originario disegno criminoso per l'eterogeneità dei reati (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio da un lato; estorsione, lesioni e ricettazione dall'altro).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse effettuato un apprezzamento discrezionale corretto e congruamente motivato, escludendo la continuazione per la diversità oggettiva e funzionale dei reati considerati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    medesimo disegno criminoso

    La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere. La verifica deve fondarsi su concreti indici sintomatici e su una programmazione almeno essenziale dei reati successivi già al momento del primo fatto.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare un originario e unitario disegno criminoso, con programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi già al momento della commissione del primo reato.
  • La mera omogeneità di contesto, la vicinanza temporale o la strumentalità dichiarata di alcuni fatti non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione se i reati risultano eterogenei e frutto di determinazioni estemporanee.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito o dell'esecuzione ed è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e immune da vizi logici o travisamento dei fatti.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle circostanze senza evidenziare reali illogicità della motivazione sono inidonee a ottenere la cassazione dell'ordinanza sul diniego della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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