Cassazione Civile, Ordinanza n. 17563/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondiario)
La controversia
La controversia riguarda un immobile costituito da un cellaio/cantina identificato con la p.lla 185 in Lacco Ameno. L'originario attore aveva chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile in base a una scrittura privata del 16.09.1987 e il riconoscimento della servitù di passaggio pedonale e carrabile, oltre che di attraversamento di cavi e tubi, a favore del fondo e a carico del viale insistente su altre particelle di proprietà delle controparti. I convenuti avevano resistito sostenendo che un successivo atto notarile del 13.07.1989 escludeva ogni diritto di passaggio carrabile e avevano chiesto di accertare la legittimità del cancello installato sul varco di accesso. Il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza della servitù e aveva regolato anche le modalità di accesso tramite cancelli, chiavi, telecomandi e citofono. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello ritenendo che la servitù fosse già stata validamente costituita con atto del 08.11.1983 e trascritta, quindi opponibile ai successivi aventi causa; che la scrittura del 1987 aveva trasferito il bene nella medesima condizione giuridica per il principio di ambulatorietà della servitù; e che la dichiarazione contenuta nell'atto del 13.07.1989 di non vantare diritti di passaggio carrabile si riferisse solo al terreno p.lla 826, non al cellaio p.lla 185. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con due motivi, violazione delle norme sulle servitù, sulla forma e trascrizione degli atti, sull'interpretazione dei contratti e sul riparto dell'onere della prova, oltre a motivazione apparente: con il primo motivo sostenevano che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere esistente la servitù sul fondo p.lla 185 e nel limitare la portata del rogito del 1989 al solo terreno p.lla 826; con il secondo motivo contestavano la sussistenza di una servitù carrabile/parcheggio, assumendo difetto di utilità per il fondo dominante e indeterminatezza/localizzazione della sosta. La Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, nel primo caso, le censure si risolvevano in una diversa lettura degli atti negoziali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito e, nel secondo, non coglievano la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale non aveva riconosciuto una servitù di parcheggio ma solo una servitù di passaggio con utilità limitata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e raddoppio del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del fondo p.lla 185 e a carico del viale di proprietà dei ricorrenti, ritenendo che la servitù derivasse da un atto costitutivo del 1983 trascritto e che si fosse trasmessa all'avente causa per ambulatorietà della servitù. Ha inoltre escluso che l'atto del 13.07.1989 integrasse una rinuncia o un mutuo dissenso, perché riguardava un diverso cespite (p.lla 826) e non il cellaio oggetto della lite. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non aveva configurato una servitù di parcheggio, ma aveva valorizzato una utilità comunque esistente per il fondo dominante, consistente nel transito delle persone e nel carico/scarico, sicché la censura non attingeva la vera ratio della decisione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, alla somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La partecipazione del consigliere delegato proponente al collegio non integra incompatibilità, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
Richiamato unitamente all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato proponente.
Rito accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Definizione della servitù prediale quale peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo.
Richiamato in tema di utilità della servitù, che può consistere anche in bisogni sporadici o in una utilità limitata del fondo dominante.
Richiamato tra le norme sulle servitù per sostenere la censura dei ricorrenti.
Richiamato tra le norme sulle servitù per sostenere la censura dei ricorrenti.
Richiamato in relazione alla forma degli atti costitutivi di diritti reali immobiliari.
Le regole ermeneutiche dei contratti non possono essere invocate utilmente se il ricorso si limita a contrapporre una diversa interpretazione senza indicare specifici canoni violati e il modo della violazione.
Richiamato per sostenere la tesi della rinuncia o del mutuo dissenso, ma la Corte ha escluso che vi fosse una chiara manifestazione di volontà abdicativa riferibile al bene oggetto di causa.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di effetti reali del contratto.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti sulla validità del contratto.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti sulla determinabilità dell'oggetto del contratto.
Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nel ragionamento decisorio.
Richiamato in tema di trascrizione degli atti costitutivi di servitù e della loro opponibilità ai terzi.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio.
Richiamato dai ricorrenti in combinazione con le doglianze sulla valutazione delle prove e degli atti.
Richiamato dai ricorrenti in combinazione con le doglianze sulla valutazione delle prove e degli atti.
Richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione rendeva percepibile il fondamento della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere riferibile alla ratio decidendi, altrimenti è inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, anche in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione delle norme ermeneutiche o vizio di motivazione, si risolva sostanzialmente nella richiesta di una diversa lettura degli atti negoziali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata dia conto del percorso argomentativo seguito e non violi le regole legali di interpretazione o i canoni logici della motivazione.
- Per contestare utilmente l'interpretazione di un atto negoziale occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto del ragionamento decisorio il giudice se ne sia discostato; il mero dissenso interpretativo non è sufficiente.
- Una servitù prediale validamente costituita e trascritta si trasmette insieme al fondo cui inerisce, per il principio di ambulatorietà attiva e passiva, ed è opponibile ai successivi aventi causa.
- La mancata menzione della servitù nel successivo atto di trasferimento del fondo non comporta, di per sé, l'estinzione o l'inesistenza del diritto reale già validamente costituito e trascritto.
- La rinuncia alla servitù o il mutuo dissenso richiedono una manifestazione di volontà espressa, chiara e univoca, non desumibile da un atto che abbia a oggetto un bene diverso da quello gravato dalla servitù.
- Ai fini dell'esistenza di una servitù, l'utilitas per il fondo dominante non deve necessariamente coincidere con una piena e continua possibilità di transito veicolare o di parcheggio, potendo consistere anche in un vantaggio più limitato, come il passaggio pedonale, il carico/scarico o bisogni sporadici.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere direttamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una qualificazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito, è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione; non basta che la parte la ritenga non condivisibile.
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