Cassazione Penale, Ordinanza n. 26515/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che le doglianze si limitavano a denunciare un generico deficit motivazionale senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per una pluralità di detenzioni di sostanze stupefacenti rinvenute in un'autovettura nella sua disponibilità e nella sua abitazione. Sosteneva: 1) l'erronea configurazione di plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990, deducendo che la condotta sarebbe stata unitaria sul piano storico, funzionale e finalistico; 2) l'illegittima applicazione della recidiva, ritenuta in modo sostanzialmente automatico anziché mediante valutazione della maggiore capacità a delinquere; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva; 4) la carenza di individualizzazione della pena e il difetto di motivazione ex art. 133 c.p.; 5) il vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione con un precedente del 2021.
Norme richiamate
richiamato in relazione al vincolo della continuazione e alla contestazione della plurima violazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la negazione della continuazione per mancanza di preventiva deliberazione unitaria.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte richiama il principio per cui, quando la condotta riguarda sostanze appartenenti a tabelle diverse, possono configurarsi reati distinti, con possibili effetti di concorso materiale, formale o continuazione.
richiamato quanto alla commisurazione della pena; la Corte afferma che il giudizio può essere congruamente motivato anche sulla base di alcuni parametri, senza necessità di un'esposizione analitica di tutti i criteri valutativi.
base per la condanna dell'inammissibile ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile per aspecificità quando si limita a denunciare un difetto di motivazione senza un reale confronto critico con l'argomentazione della sentenza impugnata.
- In materia di stupefacenti, la detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse può integrare reati distinti, suscettibili, a seconda dei casi, di concorso materiale, concorso formale o continuazione, con conseguenze diverse sul trattamento sanzionatorio.
- La valutazione sulla recidiva è legittima quando il giudice di merito valorizzi dati concreti, quali la distanza temporale non elevata da precedenti analoghi, i quantitativi e le tipologie di sostanze e la sintomatica vicinanza ad ambienti criminali, escludendo che la recidiva sia applicata in modo automatico.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria o illogica; è sufficiente anche una motivazione sintetica purché coerente con i parametri dell'art. 133 c.p.
- Il rigetto della continuazione è legittimo quando la mera vicinanza temporale dei fatti non basta a dimostrare un unico disegno criminoso e risulti invece una autonoma e successiva deliberazione di reiterare la stessa tipologia di condotte.
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