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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5239/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputata condannata per il reato di diffamazione per una e-mail inviata all'amministratore condominiale (con conoscenza ad un condomino e all'avvocato che assisteva il condominio) nella quale si affermava che avrebbe denunciato l'avvocato per comportamento "scorretto e aggressivo". In appello la difesa ha dedotto: (1) nullità per omessa notifica della citazione a giudizio in appello, non avendo ricevuto la nuova notifica dopo un rinvio udienza; (2) insufficiente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e violazione del principio di valutazione del fatto, con particolare richiamo alla possibilità della scriminante (art. 599 c.p.) e alla mancanza di dolo, oltre a sostenere che le espressioni contestate rientravano nell'esercizio del diritto di critica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla notifica: la citazione è stata valida perché effettuata presso il domicilio eletto precedentemente dalla ricorrente presso il precedente difensore e la diversa indicazione nell'atto di appello non risultava sottoscritta dall'imputata. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: le espressioni «scorretto» e «aggressivo», contestualizzate nella stessa e-mail e riferite al comportamento (non alla persona) nell'ambito di una conflittualità condominiale già intensa, hanno carattere di critica e mantengono la continenza necessaria per rientrare nell'esimente del diritto di manifestazione del pensiero (art. 51 c.p.). Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata per carenza dell'elemento soggettivo/riconoscimento della scriminante, in linea con la richiesta del Pubblico Ministero di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Norma che configura il reato di diffamazione. La Corte ha valutato sia l'elemento oggettivo (contenuto offensivo) sia quello soggettivo (dolo) e ha ritenuto, nel contesto, insufficiente il quadro per sostenere la condanna.

  • art. 51 c.p.

    Esimente relativa all'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. La Corte l'ha applicata riconoscendo che le espressioni, pur offensive in astratto, rientravano nella continenza richiesta dalla critica e non costituiscono una gratuita aggressione della reputazione.

  • art. 599 c.p.

    Richiamata dalla difesa come possibile scriminante o putativa scriminante (errore di valutazione plausibile sull'illiceità). La Corte ha considerato l'ipotesi della scriminante e la possibilità che la critica, anche se dura, potesse essere giustificata nel contesto.

  • art. 601, commi 1 e 3 c.p.p. e art. 179 c.p.p.

    Norme processuali relative alla notificazione e alla citazione a giudizio in appello. La Corte ha interpretato che la notifica presso il domicilio precedentemente eletto dal difensore è valida e che l'assenza di sottoscrizione dell'atto di appello non comportava il superamento della precedente elezione di domicilio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti dall'articolo.

  • decreti/leggi organizzazione processuale (d.l. n.137/2020, d.lgs. n.150/2022, ecc.)

    Richiami normativi formali che autorizzano la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e secondo le disposizioni transitorie applicabili; non incide sulla valutazione sostanziale del caso.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di diffamazione va valutato non solo il tenore letterale delle espressioni, ma il contesto complessivo (destinatari, finalità, controversia in corso, diffusione): frasi riferite al comportamento e inserite in critica contestuale possono rientrare nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (art. 51 c.p.).
  • La continenza della critica ha carattere elastico: termini anche duri non sono automaticamente diffamatori se funzionali a una critica ragionata e limitata al contesto.
  • L'elemento soggettivo (dolo) è essenziale per la condanna per diffamazione; giudici di legittimità possono sindacare la valutazione dei fatti e ritenere la prova del dolo insufficiente quando le dichiarazioni appaiono manifestazioni critiche contestuali.
  • La scriminante putativa (errore di valutazione ragionevole sulla liceità) va considerata quando l'agente credeva in buona fede nella legittimità della propria affermazione; tale valutazione può influire sull'esito.
  • Sul piano processuale, la notifica presso il domicilio eletto precedentemente presso un difensore è valida fino a prova di revoca formale o di nuova elezione di domicilio correttamente sottoscritta; nullità relative alle notifiche di fase introduttiva in appello possono essere eccepibili fino alla sentenza di appello.
  • In controversie caratterizzate da elevata conflittualità tra le parti, i giudici devono distinguere tra attacchi alla persona (più gravemente lesivi) e critiche al comportamento connesse alla vicenda sottostante.

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