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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26241/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, riformando solo la sentenza di primo grado quanto alla revoca della confisca della somma di 580 euro. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata motivazione e che il diniego delle attenuanti non sarebbe stato correttamente giustificato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva già valorizzato la condotta, il precedente criminale e la prognosi negativa sull'imputato, oltre a irrogare una pena inferiore al medio edittale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando che la sentenza di appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica, fondata su elementi ritenuti decisivi (curriculum criminale, assenza di ravvedimento, organizzazione rudimentale dell'attività illecita e pericolosità desunta dai precedenti). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto di conferma in appello

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali e la prognosi negativa sull'imputato, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata richiamando i criteri di adeguatezza, gravità del fatto e capacità a delinquere, specie se la pena è contenuta sotto la media edittale

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 62 bis cod. pen.

    richiamato come base del motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato quale criterio legale per la commisurazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, l'assenza di ravvedimento e la pericolosità desunta dalla condotta, senza dover esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta in modo rilevante dalla misura media edittale.
  • La graduazione della pena entro la forbice edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, se la pena è contenuta o inferiore al medio edittale, il controllo di legittimità è particolarmente ristretto.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamento
RamiReati tributari
IstitutiConfisca

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