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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da avvisi di addebito emessi per contributi e sanzioni dovuti alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010 nei confronti di una professionista. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, escludendo la debenza delle somme per ritenuta illegittimità dell'iscrizione; la corte d'appello aveva invece ritenuto legittima l'iscrizione ma aveva comunque dichiarato prescritti i crediti contributivi, escludendo altresì che potessero applicarsi i DPCM di differimento del termine di versamento perché la professionista aveva aderito al regime fiscale dei c.d. minimi e non agli studi di settore. L'ente previdenziale ricorre per cassazione deducendo violazione di legge: sostiene che la prescrizione quinquennale non era maturata perché il termine iniziale decorreva dalla scadenza prorogata prevista dai DPCM, applicabili a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla concreta adesione del singolo contribuente a quel regime fiscale; per l'anno 2009, quindi, il termine sarebbe decorso dalla scadenza del 6 luglio 2010 e non sarebbe ancora spirato alla data di ricezione dell'avviso bonario del 30 giugno 2015.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'INPS. Ritiene fondato il motivo perché la corte territoriale ha erroneamente escluso l'applicazione del differimento dei termini di versamento, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la proroga opera in base al dato oggettivo dell'attività economica rientrante negli studi di settore e non richiede che il professionista sia concretamente assoggettato a quel regime fiscale. Poiché per il 2009 il termine di versamento era prorogato al 6 luglio 2010, alla data dell'avviso bonario del 30 giugno 2015 la prescrizione quinquennale non era maturata. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame del merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la decorrenza del termine per i contributi va individuata tenendo conto della proroga del versamento.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata richiamato come base del credito contributivo contestato.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    richiamato in combinato con la disciplina del versamento dei contributi e della relativa scadenza.

  • art. 17 DPR n. 435/2001

    richiamato quale norma regolante i termini di versamento cui si applica il differimento.

  • DPCM 10 giugno 2010

    ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite previsto.

  • DPCM 12 maggio 2011

    richiamato dalla Corte territoriale e dall'INPS quale ulteriore atto di differimento dei termini di versamento.

  • art. 2967 c.c.

    citato nel ricorso come norma in tema di riparto probatorio, ma la decisione si concentra sulla corretta decorrenza del termine prescrizionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, la decorrenza del termine va calcolata tenendo conto dell'eventuale differimento legale della scadenza del versamento: se la scadenza è prorogata, la prescrizione inizia da quella prorogata.
  • Il differimento dei termini di versamento previsto per i contribuenti che svolgono attività economiche soggette agli studi di settore opera in base a un criterio oggettivo legato al tipo di attività esercitata, non alla concreta adesione del singolo professionista al regime fiscale determinato dagli studi di settore.
  • Quando il giudice di merito esclude la proroga sulla base della sola situazione fiscale soggettiva del contribuente, senza considerare la natura oggettiva dell'attività svolta, incorre in violazione di legge.
  • Se alla data dell'atto interruttivo la prescrizione quinquennale non è ancora spirata, il credito contributivo non può essere dichiarato prescritto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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